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DOTTRINA




             “… sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di
             sostanze chimiche…” e che è comunque configurato quale reato di pericolo pre-
             sunto che prevede la punibilità anticipata di attività prodromiche alla commis-
             sione di condotte con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-sexies c.p. Il citato
             decreto legge ha poi previsto un obbligo di segnalazione di transazioni sospette,
             sparizioni e furti di precursori di esplosivi. A tale riguardo sussiste infatti un
             obbligo per le imprese di avere un sistema per la completa tracciabilità delle
             sostanze in argomento e vengono espressamente indicate le circostanze in pre-
             senza delle quali una transazione debba considerarsi sospetta e vada segnalata.
             Si tratta dei casi in cui il potenziale cliente:
                  ➣ non sia in grado di precisare l’uso previsto della sostanza o miscela;
                  ➣ sembra essere estraneo all’uso previsto per la sostanza o miscela o non è in
             grado di spiegarlo in modo plausibile;
                  ➣ intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni inso-
             lite per un uso privato; in tal senso, le quantità di prodotto basato sul precursore
             che l’utilizzatore professionale può richiedere devono essere proporzionali alle
             superfici di terreno e al tipo di coltura (e in generale alle lavorazioni) in relazio-
             ne alle quali l’utilizzatore intende procedere;
                  ➣ è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza;
                  ➣ insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in
             contanti.


             5.  Il Regolamento (UE) 2019/1148 del parlamento europeo e del
               Consiglio del 20 giugno 2019
                  Dal 1° febbraio 2021 è pienamente operativo nel nostro Paese il nuovo
             Regolamento 2019/1148 che abroga il citato Regolamento 98/2013 e stabilisce
             le norme relative all’introduzione, alla detenzione, allo stoccaggio ed all’uso di
             sostanze o miscele che potrebbero essere impiegate per la fabbricazione illecita
             di esplosivi, i più volte citati precursori di esplosivi. Perché l’emanazione di un
             nuovo Regolamento da parte dell’Unione Europea a distanza di sei anni dal
             precedente?
                  La risposta è nella corposa premessa del Regolamento, articolata su ben
             venticinque punti. In sintesi, l’Unione Europea ha ritenuto che:

                  di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se
                  rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la
                  reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona adde-
                  strata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il
                  compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla
                  commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente arti-
                  colo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

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