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DOTTRINA




             alla relativa semplicità di realizzazione con materiali/componenti di facile repe-
             ribilità, al notevole rapporto costi/benefici, alle molteplici possibilità di occul-
             tamento dei singoli componenti spesso di per sé non pericolosi, allo sfrutta-
             mento mediatico derivante dal loro impiego.
                  Queste le motivazioni generali alla base della scelta ricorrente di impiegare
             tale tipologia di arma. Vi sono poi motivazioni più specifiche spesso legate alle
             finalità degli utilizzatori. Ad esempio, tra coloro che negli ultimi anni hanno fatto
             larghissimo uso di IED sono emersi, a livello internazionale, numerosi gruppi
             terroristici che agiscono nell’ambito del jihadismo globale; il loro costante ricor-
             so a tale particolare tipologia di arma è funzionale e rispondente a due fonda-
             mentali caratteristiche della strategia del terrore jihadista: l’ideologia spinta fino
             al martirio e la spettacolarizzazione della violenza che sono alla base della rela-
             tiva propaganda “per raggiungere e galvanizzare la comunità sunnita globale” .
                                                                                       (7)
                  In ultima analisi, si evidenzia che il fenomeno del ricorso ad ordigni arti-
             gianali, in un contesto mondiale caratterizzato dall’insorgere di numerosi con-
             flitti asimmetrici, sia destinato, secondo gran parte degli analisti internazionali,
             ad una continua crescita e ad una costante evoluzione nelle tecniche di confe-
             zionamento ed impiego.


             2.  Cenni sulla legislazione e sulla giurisprudenza nazionale inerenti agli
               Improvised Explosive Device (IED)
                  Gli ordigni artigianali, considerata la loro intrinseca pericolosità, sono stati
             a vario titolo considerati dal Legislatore nazionale che, da un punto di vista
             prettamente giuridico, li ricomprende nella categoria delle Armi ed anche delle
             Armi da guerra .
                           (8)
             (7)  Su tale specifico punto si rinvia all’articolo “Riflessioni sul terrorismo internazionale di matrice jihadista
                  all’indomani degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi”, pubblicato in Rassegna dell’Arma dei
                  Carabinieri, 4-2015. All’interno di tale studio, lo scrivente, avendo interamente redatto i
                  capitoli 5, 6, 7, 8, e 9 (pagg. 87-120), ebbe modo di esprimere delle considerazioni sia sulle
                  tecniche, procedure e motivazioni riconducibili ai terroristi sia sull’evoluzione del quadro
                  normativo di riferimento.
             (8)  Di seguito le principali norme di riferimento:
                  ➣ art. 585 c.p. “Circostanze Aggravanti”. (Omissis) Agli effetti della legge penale, per armi s’in-
                  tendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
                  (Omissis) Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti;
                  ➣ art. 280-bis c.p. “Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”. Chiunque per finalità di ter-
                  rorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante
                  l’uso di dispostivi esplosivi, è punito con la reclusione da due a cinque anni. (Omissis) per
                  dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate
                  indicate nell’articolo 585;
                  ➣ art. 704 c.p. “Armi”. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
                  (Omissis) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas
                  asfissianti o accecanti;

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