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DOTTRINA




             e dei petardi o razzi per uso pirotecnico, la cui pericolosità discende in particolare dalla con-
             centrazione (Sez. Quarta, Sentenza n. 32253 del 16 giugno 2009, rv. 244630; Sez.
             Prima, Sentenza n. 38064 del 6 novembre 2006, rv. 234979)”.


             3.  IED e precursori di esplosivi
                  La citata direttiva interforze JIC 004 (vedasi nota n. 2) definisce gli IED
             quali armi esplodenti non convenzionali che possono assumere qualsiasi forma ed essere attivate
             in molteplici modi. Trattandosi di congegni artigianali, ci troviamo di fronte a nume-
             rosissime e diverse tipologie di IED che si distinguono notevolmente per com-
             ponenti, materiali, tecniche di confezionamento, potenza, meccanismi di funzio-
             namento ecc. Fatta tale doverosa precisazione, se volessimo sommariamente
             descriverne la composizione potremmo - in linea di massima - individuare:
                  ➣ un meccanismo di attivazione;
                  ➣ un detonatore;
                  ➣ una carica principale;
                  ➣ un contenitore;
                  ➣ una fonte di energia.
                  Tra i singoli elementi che normalmente compongono un IED, un ruolo
             ovviamente fondamentale è rappresentato dalla carica esplosiva principale che può
             essere costituita da materiali artigianali, civili o militari. In tale particolare setto-
             re troviamo quindi gli Esplosivi Artigianali (noti anche come Home Made Explosive
             -HME) tra i quali sono molto diffusi quelli a base di fertilizzanti. Tali ultime
             sostanze sono inquadrabili nell’ambito della più ampia famiglia dei precursori di
             esplosivi che, per il loro largo impiego in attività economiche lecite e la conte-
             stuale pericolosità connessa ad un uso ed anche ad un possesso  improprio,
                                                                            (9)
             sono oggetto di apposita normativa recentemente novellata.


             4.  La normativa sui precursori di esplosivi
                  Si tratta di un particolare settore normativo che, negli ultimi anni, ha
             conosciuto una significativa evoluzione. Successivamente agli attentati di Parigi
             del 13 novembre 2015, nel nostro Ordinamento è stato introdotto - ennesimo
             esempio di normativa emergenziale - il decreto legge n. 7 del 18 febbraio

             (9)  È bene evidenziare che nell’ambito delle attività inerenti alla individuazione di un processo
                  di radicalizzazione - soprattutto nell’ambito dell’homegrown terrorism - risulta fondamentale
                  accertare la presenza dei cosiddetti indicatori di radicalizzazione: con tale terminologia intendiamo
                  una serie di segnali da rilevare e interpretare per comprendere il grado di radicalizzazione
                  raggiunto. Tra tali indicatori, l’acquisto e il possesso di precursori di esplosivi rappresenta un
                  segnale particolarmente significativo del fatto che il processo di radicalizzazione sia giunto
                  ad una fase avanzata se non conclusiva.

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