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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Cenni sulla legislazione e sulla giurisprudenza nazionale inerenti agli
Improvised Explosive Device (IED). - 3. IED e precursori di esplosivi. - 4. La normativa sui pre-
cursori di esplosivi. - 5. Il Regolamento (UE) 2019/1148 del parlamento europeo e del con-
siglio del 20 giugno 2019. - 6. Precursori di esplosivi e fitofarmaci. - 7. Considerazioni finali.
1. Premessa
Tra le minacce più gravi alla sicurezza del Paese emergono quelle rappre-
sentate dall’attrattiva interna del radicalismo islamico e dallo sviluppo dei feno-
meni eversivi. Si tratta di minacce costanti all’intera comunità e, più in partico-
lare, ai comparti Giustizia e Forze di Polizia/Forze Armate e che si sono mani-
festate in tutta la loro drammatica pericolosità attraverso il compimento, nel
nostro Paese, di attentati ad opera di gruppi anarco-insurrezionalisti e forma-
zioni terroristiche internazionali aventi finalità politico-confessionali oppure
una matrice separatista o nazionalista.
L’analisi delle modalità attuative di tali condotte criminali, già a partire
dagli anni Settanta , evidenzia il frequente utilizzo di ordigni di fabbricazione
(1)
artigianale meglio noti come Improvised Explosive Device (IED) .
(2)
(1) Già a cavallo degli anni Settanta-Novanta l’Italia era stata teatro di numerosi attentati da
parte di diverse organizzazioni terroristiche internazionali: movimenti palestinesi negli anni
Settanta, l’Armata rossa giapponese negli anni Ottanta, l’ETA basca nei primi anni
Novanta.
(2) Ci rifacciamo alle definizioni contenute nella “JIC-004 - Concetto di implementazione della Direttiva
SMD-M-015- contrasto della minaccia costituita dagli ordigni esplosivi improvvisati - Edizione 2014”. In tale
Direttiva Interforze si precisa che “Il termine IED è stato coniato dall’esercito britannico negli anni settanta
quando si trovò a dover fronteggiare manufatti realizzati dal Provisional IRA mediante uso di fertilizzanti agricoli
e Semtex importato di contrabbando dalla Libia per creare dispositivi di trappolamento estremamente efficaci e arti-
gianali bombe radiocontrollate”. Nel glossario di tale Direttiva, l’IED è definito un “Artifizio, sistemato o
costruito in maniera improvvisata, che contiene sostanze chimiche distruttive, letali, nocive, pirotecniche o incendiarie,
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