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DOTTRINA




























             SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Cenni sulla legislazione e sulla giurisprudenza nazionale inerenti agli
                      Improvised Explosive Device (IED). - 3. IED e precursori di esplosivi. - 4. La normativa sui pre-
                      cursori di esplosivi. - 5. Il Regolamento (UE) 2019/1148 del parlamento europeo e del con-
                      siglio del 20 giugno 2019. - 6. Precursori di esplosivi e fitofarmaci. - 7. Considerazioni finali.

             1.  Premessa
                  Tra le minacce più gravi alla sicurezza del Paese emergono quelle rappre-
             sentate dall’attrattiva interna del radicalismo islamico e dallo sviluppo dei feno-
             meni eversivi. Si tratta di minacce costanti all’intera comunità e, più in partico-
             lare, ai comparti Giustizia e Forze di Polizia/Forze Armate e che si sono mani-
             festate in tutta la loro drammatica pericolosità attraverso il compimento, nel
             nostro Paese, di attentati ad opera di gruppi anarco-insurrezionalisti e forma-
             zioni terroristiche internazionali aventi finalità politico-confessionali oppure
             una matrice separatista o nazionalista.
                  L’analisi delle modalità attuative di tali condotte criminali, già a partire
             dagli anni Settanta , evidenzia il frequente utilizzo di ordigni di fabbricazione
                              (1)
             artigianale meglio noti come Improvised Explosive Device (IED) .
                                                                       (2)
             (1)  Già a cavallo degli anni Settanta-Novanta l’Italia era stata teatro di numerosi attentati da
                  parte di diverse organizzazioni terroristiche internazionali: movimenti palestinesi negli anni
                  Settanta, l’Armata rossa giapponese negli anni Ottanta, l’ETA basca nei primi anni
                  Novanta.
             (2)  Ci rifacciamo alle definizioni contenute nella “JIC-004 - Concetto di implementazione della Direttiva
                  SMD-M-015- contrasto della minaccia costituita dagli ordigni esplosivi improvvisati - Edizione 2014”. In tale
                  Direttiva Interforze si precisa che “Il termine IED è stato coniato dall’esercito britannico negli anni settanta
                  quando si trovò a dover fronteggiare manufatti realizzati dal Provisional IRA mediante uso di fertilizzanti agricoli
                  e Semtex importato di contrabbando dalla Libia per creare dispositivi di trappolamento estremamente efficaci e arti-
                  gianali bombe radiocontrollate”. Nel glossario di tale Direttiva, l’IED è definito un “Artifizio, sistemato o
                  costruito in maniera improvvisata, che contiene sostanze chimiche distruttive, letali, nocive, pirotecniche o incendiarie,

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