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NORMATIVA ANTITERRORISMO, PRECURSORI DI ESPLOSIVI E FITOFARMACI
2015 che, tra le numerosissime e importanti novità in funzione antiterrori-
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smo, ha anche previsto nuove specifiche sanzioni, di ordine penale ed ammini-
strativo, destinate a punire la detenzione abusiva e le violazioni degli obblighi in
materia di controllo della circolazione dei citati “precursori di esplosivi”,
sostanze che come si è visto possono essere impiegate per confezionare ordigni
con materiali di uso comune. Ci riferiamo all’introduzione di due nuove fatti-
specie di reato che rinviano espressamente al Regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 (norma che vedremo
essere stata recentemente abrogata e sostituita):
➣ l’art. 678-bis c.p. che sanziona “chiunque, senza averne titolo, introduce nel ter-
ritorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le
contengono indicate come precursori di esplosivi nell’Allegato I del Regolamento (CE) n.
98/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013”; si tratta di reato
di pericolo presunto che prevede una norma diretta a tutelare l’interesse dello
Stato al controllo preventivo in ordine all’utilizzo di sostanze esplodenti punen-
do una condotta prodromica alla produzione di esplosivi, consistente nella
detenzione, introduzione nello Stato, utilizzo o messa a disposizione di privati
di precursori così come indicati e descritti dal Regolamento (CE) n. 98/2013;
➣ l’art 679-bis c.p. che punisce “chiunque omette di denunciare all’Autorità il
furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del
Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio
2013 e di miscele o sostanze che le contengono”.
Come già abbiamo avuto modo di sottolineare , il ricondurre le condotte
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previste nell’art. 678-bis c.p. nell’alveo delle contravvenzioni e non dei delitti è
sembrato da più parti inopportuno per una serie di ragioni. Non soltanto la
natura contravvenzionale impedisce l’applicazione di istituti giuridici di natura
precautelare o cautelare ma si ritiene anche inadeguato configurare quali con-
travvenzioni condotte connotate da una tale evidente pericolosità. Meglio
sarebbe stato prevedere, per le condotte in esame, un trattamento sanzionatorio
almeno pari a quello riservato ai comportamenti previsti e puniti dall’art. 270-
quinquies c.p. che si riferisce espressamente all’addestramento e alle istruzioni
(12)
(10) Si tratta di un intervento articolato ed ampio con il quale si è data attuazione alla Risoluzione
UNSC 2178/2014 che prevede un sistema di contrasto al terrorismo basandosi su tre diret-
trici di intervento: il contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo violento; l’applicazione
di misure di prevenzione; una innovativa risposta giudiziaria che, prevedendo l’anticipo della
tutela penale, eleva a reati taluni atti cosiddetti preparatori, ovvero che precedono il compi-
mento vero e proprio di un atto terroristico.
(11) Vedasi pag. 119 dell’articolo richiamato nella precedente nota n. 7.
(12) Art. 270-quinquies c.p. “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”. Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla prepara-
zione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o bat-
teriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti
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