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NORMATIVA ANTITERRORISMO, PRECURSORI DI ESPLOSIVI E FITOFARMACI




               2015  che, tra le numerosissime e importanti novità in funzione antiterrori-
                    (10)
               smo, ha anche previsto nuove specifiche sanzioni, di ordine penale ed ammini-
               strativo, destinate a punire la detenzione abusiva e le violazioni degli obblighi in
               materia di controllo della circolazione dei citati “precursori di esplosivi”,
               sostanze che come si è visto possono essere impiegate per confezionare ordigni
               con materiali di uso comune. Ci riferiamo all’introduzione di due nuove fatti-
               specie di reato che rinviano espressamente al Regolamento (CE) n. 98/2013 del
               Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 (norma che vedremo
               essere stata recentemente abrogata e sostituita):
                    ➣ l’art. 678-bis c.p. che sanziona “chiunque, senza averne titolo, introduce nel ter-
               ritorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le
               contengono indicate come precursori di esplosivi nell’Allegato I del Regolamento (CE) n.
               98/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013”; si tratta di reato
               di pericolo presunto che prevede una norma diretta a tutelare l’interesse dello
               Stato al controllo preventivo in ordine all’utilizzo di sostanze esplodenti punen-
               do una condotta prodromica alla produzione di esplosivi, consistente nella
               detenzione, introduzione nello Stato, utilizzo o messa a disposizione di privati
               di precursori così come indicati e descritti dal Regolamento (CE) n. 98/2013;
                    ➣ l’art 679-bis c.p. che punisce “chiunque omette di denunciare all’Autorità il
               furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del
               Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio
               2013 e di miscele o sostanze che le contengono”.
                    Come già abbiamo avuto modo di sottolineare , il ricondurre le condotte
                                                                 (11)
               previste nell’art. 678-bis c.p. nell’alveo delle contravvenzioni e non dei delitti è
               sembrato da più parti inopportuno per una serie di ragioni. Non soltanto la
               natura contravvenzionale impedisce l’applicazione di istituti giuridici di natura
               precautelare o cautelare ma si ritiene anche inadeguato configurare quali con-
               travvenzioni condotte connotate da una tale evidente pericolosità. Meglio
               sarebbe stato prevedere, per le condotte in esame, un trattamento sanzionatorio
               almeno pari a quello riservato ai comportamenti previsti e puniti dall’art. 270-
               quinquies c.p.  che si riferisce espressamente all’addestramento e alle istruzioni
                           (12)
               (10)  Si tratta di un intervento articolato ed ampio con il quale si è data attuazione alla Risoluzione
                    UNSC 2178/2014 che prevede un sistema di contrasto al terrorismo basandosi su tre diret-
                    trici di intervento: il contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo violento; l’applicazione
                    di misure di prevenzione; una innovativa risposta giudiziaria che, prevedendo l’anticipo della
                    tutela penale, eleva a reati taluni atti cosiddetti preparatori, ovvero che precedono il compi-
                    mento vero e proprio di un atto terroristico.
               (11)  Vedasi pag. 119 dell’articolo richiamato nella precedente nota n. 7.
               (12)  Art. 270-quinquies c.p. “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”. Chiunque,
                    al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla prepara-
                    zione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o bat-
                    teriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti

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