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NORMATIVA ANTITERRORISMO, PRECURSORI DI ESPLOSIVI E FITOFARMACI
➣ un deciso rafforzamento del sistema dei controlli sui precursori che pos-
sono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali fosse necessario
sia per le politiche divergenti adottate dagli Stati membri nel settore sia per
l’amara constatazione che le restrizioni e i controlli esistenti “… non hanno garan-
tito livelli sufficienti di sicurezza pubblica, dal momento che non hanno impedito in maniera
adeguata ai criminali di acquistare precursori di esplosivi…”;
➣ il precedente regolamento, pur avendo contribuito a ridurre la minaccia
rappresentata dai precursori di esplosivi nell’Unione, dovesse essere sostituito a
causa di un numero importante di modifiche da apportare per realizzare l’au-
spicato rafforzamento del relativo sistema dei controlli;
➣ il nuovo Regolamento dovesse avere l’obiettivo prioritario di “limitare
l’accesso dei privati ai precursori di esplosivi” e di garantire un adeguato sistema di
segnalazioni di transazioni sospette, di furti e di sparizioni lungo l’intera catena
di approvvigionamento.
Tale normativa, certamente più restrittiva della precedente e composta da
ventitré articoli e quattro allegati, ripropone fedelmente gli appena citati obblighi inerenti
alle segnalazioni per transazioni sospette e gli indicatori della loro presenza, prevedendo,
a tale riguardo, una sorta di “norma di chiusura” all’interno dell’articolo 3: deve
infatti considerarsi sospetta “qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi
per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che
la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi” e
non, invece, al normale utilizzo agricolo o industriale dei precursori.
Il nuovo Regolamento suddivide due distinte categorie di precursori di
esplosivi, diversi per obblighi normativi:
➢ Allegato 1 - Precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Si tratta di nove sostanze sog-
(13)
gette a restrizioni e che in Italia non possono essere fornite, possedute o utilizzate da
privati a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nello
stesso allegato. Tale precisazione è importante perché la sostanza eventualmente impie-
gabile nella fabbricazione di ordigni improvvisati potrebbe essere reperita in commer-
cio ma con concentrazioni consentite: si pensi, ad esempio, all’acido solforico che è
interessato da limitazioni solo se presenta una percentuale di acido solforico in acqua
superiore al quindici per cento; altro caso è quello del perossido di idrogeno (o acqua
ossigenata) per il quale nella percentuale del dodici per cento è consentita la libera ven-
dita; anche il nitrato d’ammonio, contenuto in preparati azotati per impiego in agricol-
tura, è ammesso nel limite del sedici per cento rispetto al quantitativo assoluto. Quali
novità di rilievo segnaliamo inoltre che nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni
sono stati inseriti per la loro pericolosità l’acido solforico e il nitrato di ammonio;
(13) Acido nitrico, perossido di idrogeno, acido solforico, nitrometano, nitrato di ammonio, clo-
rato di potassio, perclorato di potassio, clorato di sodio, perclorato di sodio.
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