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DOTTRINA




                  ➢ Allegato 2 - Precursori di esplosivi soggetti a segnalazione. In tal caso abbiamo
             nove precursori di esplosivi  non soggetti a restrizioni come i precedenti, ma
                                       (14)
             comunque espressamente disciplinati.
                  Da sottolineare che, come anticipato, per entrambe le categorie di precur-
             sori di esplosivi riportate nei citati allegati 1 e 2 (ben diciotto sostanze) vige il
             principio in base al quale “le transazioni sospette, le sparizioni, e i furti significativi devono
             essere segnalati entro ventiquattr’ore ” da parte degli operatori economici e dei mer-
                                          (15)
             cati online. È previsto che il rivenditore possa rifiutare la transazione sospetta,
             segnalare l’episodio al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale
             la transazione ritenuta sospetta sia stata tentata (o conclusa) fornendo, nella cir-
             costanza, l’identità del cliente e i dettagli/comportamenti che lo abbiano indotto
             a ritenere sospetta la transazione. Quello appena descritto è un approccio che
             prevede un ruolo attivo, propulsivo e di pieno coinvolgimento in capo agli ope-
             ratori economici ed ai mercati online che vengono direttamente sensibilizzati alla
             problematica e responsabilizzati. Anche con riguardo alla formazione ed alla
             sensibilizzazione sulla normativa in argomento viene confermata tale linea
             d’azione: il Regolamento prevede infatti che gli operatori economici sono
             responsabili della formazione del personale dipendente sulle corrette modalità di
             vendita dei precursori di esplosivi e di doverlo sensibilizzare al riguardo. Ma vi è
             di più: l’operatore economico che metta a disposizione di un utilizzatore profes-
             sionale o di un privato dei precursori di esplosivi deve essere in grado di dimo-
             strare che il suo personale preposto alla vendita sia consapevole dei prodotti che
             contengono precursori di esplosivi e sia istruito sugli obblighi previsti dal rego-
             lamento (messa a disposizione, uso e detenzione dei precursori, licenze, verifica
             all’atto della vendita, segnalazione di transazioni sospette, furti e sparizioni).
                  Particolarmente rigorosa è proprio la normativa che pone in capo al vendi-
             tore obblighi di verifica sull’acquirente: oltre alla documentazione attestante
             l’identità e quella inerente all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale
             del potenziale cliente, è necessario infatti richiedere anche informazioni sull’uso
             previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Sotto quest’ultimo pro-
             filo risiede infatti in capo all’operatore economico l’obbligo di valutare se l’uso
             previsto dichiarato sia compatibile o meno con l’attività del potenziale cliente.
                  Tutte le citate informazioni, contenute in apposita “dichiarazione del
             cliente” da redigere utilizzando apposito modulo allegato al Regolamento,

             (14)  Esammina, acetone, nitrato di potassio, nitrato di sodio, nitrato di calcio, calcio ammonio,
                  magnesio-polveri, nitrato di magnesio esaidrato, alluminio-polveri.
             (15)  Per l’Italia il punto di contatto nazionale a cui inviare le segnalazioni è stato individuato presso
                  il Ministero dell’Interno ed è raggiungibile tramite gli indirizzi e-mail: soi@dcpc.interno.it e
                  precursori@dcpc.interno.it. Tale punto di contatto deve essere disponibile ventiquattr’ore al
                  giorno, sette giorni su sette.

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