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NORMATIVA ANTITERRORISMO, PRECURSORI DI ESPLOSIVI E FITOFARMACI




                    Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla qualificazione giu-
               ridica degli IED pervenendo ad un principio fondamentale che si fonda sul
               risultato dell’assemblaggio dei singoli componenti e dei relativi effetti: “… Ai
               fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale
               con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la
               natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi,
               dovendosi avere invece riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi.
               (Fattispecie di detenzione di materiale esplosivo rappresentato da bombole di acetilene ed ossi-
               geno, collegate tra loro, con innesco)…”, Cassazione Penale, Sez. Prima, sent. n. 42872
               del 15 ottobre 2009 (ud. del 15 ottobre 2009). Più recentemente, la Suprema
               Corte (Sezione Sesta penale, sent. 15 maggio 2014, n. 28009) ha confermato il
               proprio orientamento circa la qualificazione giuridica degli IED, allorché si è
               pronunciata in relazione all’attacco portato da oltre venti persone, poco prima
               dell’alba del 14 maggio 2013, al cantiere del cunicolo di Chiomonte, aperto
               nell’ambito delle opere concernenti la linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino
               e Lione; il cantiere era stato attaccato da più lati in modo simultaneo attraverso
               il lancio di fuochi pirotecnici, bombe carta e bottiglie con liquido infiammabile.
                    Nella circostanza la Corte ha ribadito che: “… Non è dubbia - riguardo al capo
               C della rubrica - la qualificazione delle cosiddette bottiglie molotov come congegni micidiali la
               cui fabbricazione è vietata dall’art. 1 della legge 897/1967, e il cui porto in luogo pubblico
               è parimenti vietato dall’art. 4 della legge citata: il loro trattamento è dunque in tutto equipa-
               rato a quello delle armi da guerra, secondo quanto esplicitamente disposto dal comma 1 del-
               l’art. 1 della legge 110/1975 (Sez. Seconda, Sentenza n. 1622 del 12 dicembre
               2012, rv. 254451; Sez. Prima, Sentenza n. 17218 del 22 febbraio 2001, rv.
               218763; Sez. Prima, Sentenza n. 6534 del 5 aprile 1991, rv. 187633; Sez. Quinta,
               Sentenza n. 948 dell’8 novembre 1984, rv. 167608; Sez. Sesta, Sentenza n. 2208
               del 18 dicembre 1981, rv. 152579; Sez. Prima, Sentenza n. 5159 del 19 dicembre
               1980, rv. 149094; Sez. Prima, Sentenza n. 3939 del 29 ottobre 1979, rv. 144764).
               Parimenti si giustifica, nella prospettiva di valutazione tipica del giudizio cautelare, la quali-
               ficazione come ordigni esplosivi con potenzialità micidiali dei razzi da segnalazione (che secon-
               do la consulenza citata dal Tribunale contengono diverse decine di grammi di polvere pirica)


                    ➣ art. 1 Legge 110/75. (Omissis) sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro
                    spiccata potenzialità di offesa (Omissis) nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli
                    aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri
                    esplosivi o incendiari;
                    ➣ art. 30 TULPS. Agli effetti del testo unico, sono armi: (Omissis) le bombe, qualsiasi mac-
                    china o involucro contenenti materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.
                    ➣ art. 435 c.p. “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”. Chiunque, al fine di attentare alla
                    pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfis-
                    sianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o
                    alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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