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STUDI MILITARI
La cornice normativa generalmente delineata ci permette di comprendere
dove l’operato del carabiniere vada a inquadrarsi, quindi, come e perché si parli di
“servizio” delle Forze armate e in che modo il piano delle differenze normative sia
sempre parametro di riferimento per il complesso dei comportamenti propri di
ogni figura professionale. Infine, si apprezza il dovere come unico piano d’azione
che attiene tanto il rapporto tra i militari e la compagine cui appartengono, supe-
riori - collaboratori - colleghi, quanto l’esercizio dei pubblici poteri per soddisfare
l’interesse diffuso nel rapporto con il cittadino e la comunità, unici veri destinatari
del servizio e dell’operato delle pubbliche amministrazioni più in generale.
2. Il piano dell’Etica
Dal punto di vista giuridico è pacifico pretendere un determinato compor-
tamento da chi esercita pubbliche funzioni, non solo per il fatto di aver prestato
giuramento ma specialmente perché quelle stesse funzioni, di cui lo Stato ha
decentrato l’esercizio, sottendono “interessi diffusi”, cioè quegli interessi comu-
ni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non indivi-
duabile autonomamente. Tuttavia, tale inquadramento non può, di certo, atta-
gliarsi in modo diretto alla sfera dell’etica, perché in questo campo non può par-
larsi solo di norme e categorie, ma è necessario determinare se un Carabiniere,
o chi esercita pubbliche funzioni in senso più ampio, possa o meno definirsi un
soggetto deontologico, orientando così, questa volta la ricerca non sulla defini-
zione dell’ambito di esercizio di quelle funzioni proprie del Carabiniere, bensì,
sulle qualità e/o sull’interiorità degli individui che rivestono questo ruolo.
Anzitutto considerare i piani dell’essere e del dover essere come monadi
autosufficienti ci indurrebbe a ritenere che sia possibile, impropriamente, dismet-
tere gli obblighi e le responsabilità connesse ai ruoli, come se spogliandosi del-
l’uniforme venissero rimossi altresì tutti i doveri che la stessa comporta. Pertanto,
possiamo definire due grandi impronte di pensiero che attengono le possibili
interazioni, o l’assenza delle stesse, tra il piano dell’essere e del dover essere, per
l’appunto Cognitivismo Etico e non Cognitivismo Etico. Prima di qualificare il
modo più corretto di intendere la professione del Carabiniere come aderente più
all’una che ad altra corrente è indispensabile chiarirne l’autonomo significato.
Bobbio scrive: «Che un certo evento sia naturale è o dovrebbe essere un giudizio di
fatto, ricavato dall’osservazione di ciò che accade per lo più tra gli uomini, materia, oggi si
direbbe di ricerche empiriche come l’antropologia o la sociologia. Che quello stesso evento sia
da approvarsi come giusto e da condannarsi come ingiusto è invece un giudizio di valore. Ma
come è possibile ricavare un giudizio di valore da un giudizio di fatto? Ho chiesto invano ai
giusnaturalisti una risposta a questa domanda».
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