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STUDI MILITARI




                  La cornice normativa generalmente delineata ci permette di comprendere
             dove l’operato del carabiniere vada a inquadrarsi, quindi, come e perché si parli di
             “servizio” delle Forze armate e in che modo il piano delle differenze normative sia
             sempre parametro di riferimento per il complesso dei comportamenti propri di
             ogni figura professionale. Infine, si apprezza il dovere come unico piano d’azione
             che attiene tanto il rapporto tra i militari e la compagine cui appartengono, supe-
             riori - collaboratori - colleghi, quanto l’esercizio dei pubblici poteri per soddisfare
             l’interesse diffuso nel rapporto con il cittadino e la comunità, unici veri destinatari
             del servizio e dell’operato delle pubbliche amministrazioni più in generale.


             2.  Il piano dell’Etica
                  Dal punto di vista giuridico è pacifico pretendere un determinato compor-
             tamento da chi esercita pubbliche funzioni, non solo per il fatto di aver prestato
             giuramento ma specialmente perché quelle stesse funzioni, di cui lo Stato ha
             decentrato l’esercizio, sottendono “interessi diffusi”, cioè quegli interessi comu-
             ni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non indivi-
             duabile autonomamente. Tuttavia, tale inquadramento non può, di certo, atta-
             gliarsi in modo diretto alla sfera dell’etica, perché in questo campo non può par-
             larsi solo di norme e categorie, ma è necessario determinare se un Carabiniere,
             o chi esercita pubbliche funzioni in senso più ampio, possa o meno definirsi un
             soggetto deontologico, orientando così, questa volta la ricerca non sulla defini-
             zione dell’ambito di esercizio di quelle funzioni proprie del Carabiniere, bensì,
             sulle qualità e/o sull’interiorità degli individui che rivestono questo ruolo.
                  Anzitutto considerare i piani dell’essere e del dover essere come monadi
             autosufficienti ci indurrebbe a ritenere che sia possibile, impropriamente, dismet-
             tere gli obblighi e le responsabilità connesse ai ruoli, come se spogliandosi del-
             l’uniforme venissero rimossi altresì tutti i doveri che la stessa comporta. Pertanto,
             possiamo definire due grandi impronte di pensiero che attengono le possibili
             interazioni, o l’assenza delle stesse, tra il piano dell’essere e del dover essere, per
             l’appunto Cognitivismo Etico e non Cognitivismo Etico. Prima di qualificare il
             modo più corretto di intendere la professione del Carabiniere come aderente più
             all’una che ad altra corrente è indispensabile chiarirne l’autonomo significato.
                  Bobbio scrive: «Che un certo evento sia naturale è o dovrebbe essere un giudizio di
             fatto, ricavato dall’osservazione di ciò che accade per lo più tra gli uomini, materia, oggi si
             direbbe di ricerche empiriche come l’antropologia o la sociologia. Che quello stesso evento sia
             da approvarsi come giusto e da condannarsi come ingiusto è invece un giudizio di valore. Ma
             come è possibile ricavare un giudizio di valore da un giudizio di fatto? Ho chiesto invano ai
             giusnaturalisti una risposta a questa domanda».


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