Page 139 - Rassegna 2022-1_2
P. 139

EFFETTI ETICO-NORMATIVI NEL GIURAMENTO MILITARE




                    L’accusa  che  muove  Bobbio  ai  giusnaturalisti  è  quella  di  incorrere  in
               quell’errore logico comunemente definito “paralogismo naturalistico” o “falla-
               cia naturalistica”, consistente nella violazione della ben nota Legge di Hume;
               tale assioma è il fondamento del separatismo che incorre tra l’universo dell’es-
               sere e del dover essere. Mentre, il giudizio di valore e la sua derivazione logica
               rappresentano lo spartiacque tra coloro che rintracciano una possibile comuni-
               cazione tra il mondo dell’essere e del dover essere, ammettendo così le possibili
               declinazioni  di  un’etica  normativa  e  di  una  deontologia  professionale,  e  chi
               invece ne contempla una netta separazione come si trattasse di binari che cor-
               rono paralleli senza mai incrociarsi.
                    Il filosofo scozzese ebbe a dire: «In ogni sistema di morale in cui finora mi sono
               imbattuto, ho sempre trovato che l’autore va avanti per un po’ ragionando nel modo più con-
               sueto e afferma l’esistenza di un Dio, o fa delle osservazioni sulle cose umane; poi, tutto a un
               tratto, scopro con sorpresa che al posto delle abituali copule è e non è incontro solo delle pro-
               posizioni che sono collegate con un deve o un non deve; si tratta di un cambiamento impercet-
               tibile, ma che ha, tuttavia, la più grande importanza. Questi deve e non deve esprimono una
               nuova relazione che necessita di spiegazioni».
                    Meditando su questa riflessione ebbe vita la seguente regola logica, ai più
               nota come Legge di Hume: «Da una serie di proposizioni tutte assertive non può essere
               inferito alcun precetto. O altrimenti detto: nessuna conclusione precettiva può essere tratta logi-
               camente da una serie di premesse che non contenga almeno un precetto. Dalle asserzioni ai
               precetti, vi è, insomma un salto logico».
                    Dalla accettazione di tale legge, deriva quella prospettiva teoretica che di soli-
               to è definita non cognitivismo etico; la prospettiva, cioè, che - per evitare la caduta
               nella fallacia naturalistica - nega ad ogni discorso di filosofia pratica, precettivo
               e/o valutativo (come sono quelli della filosofia morale, dell’estetica, della filosofia
               giuridica e politica, ecc.), un’autentica portata conoscitiva. Da questa grande divi-
               sione si ritiene l’irriducibilità reciproca dei discorsi fattuali ed i discorsi normativi,
               pertanto la totale negazione di un’etica normativa ed il ripudio della sostenibilità
               delle  norme  sui  sistemi  morali.  Estremismi  interpretativi  hanno  erroneamente
               sovrapposto il descrittivismo etico al non cognitivismo etico ed hanno portato
               alcuni autori a sostenere che i discorsi etici (e in generale tutti i discorsi prescrittivi)
               sono  inderivabili  da  qualsivoglia  osservazione  empirico  fattuale,  e  dovrebbero
               essere ritenuti del tutto privi di significato, mere espressioni di stati di “emozione
               morale”, non esprimibili in categorie logico teoretiche e rilevanti, tutt’al più solo
               in chiave psicologistica. Ricalcando Hume si potrebbe dire che tale approccio
               rovescerebbe tutti i comuni sistemi di morale e ci farebbe capire che la distinzio-
               ne tra vizio e virtù non si fonda semplicemente sulle relazioni tra gli oggetti e
               non viene percepita mediante la ragione (al più attraverso il sentimento morale).


                                                                                        137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144