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STUDI MILITARI




                  La spiegazione di questo assunto risiede nel fatto che lo status dell’essere
             uomo è una realtà che inevitabilmente accomuna tutti a prescindere dal ruolo e
             dalle funzioni rivestite, e proprio questa condivisione della medesima posizione
             di partenza è il primo elemento che guida il legislatore nella formulazione di una
             norma. Un chiaro esempio di questa affermazione nel nostro ordinamento si
             può rintracciare nel principio di uguaglianza, previsto dall’articolo 3 della nostra
             Carta  fondamentale,  indiscutibile  parametro  di  riferimento  normativo  per  la
             gerarchia delle fonti del diritto. Il dispositivo dell’articolo 3  accoglie il princi-
                                                                      (1)
             pio di uguaglianza tanto nella sua accezione formale quanto in quella sostanzia-
             le e pone, conseguentemente, dei limiti sia nell’applicazione della legge sia nella
             formulazione delle norme, vincolando, sempre in termini di principio, tanto i
             giudici quanto il legislatore.
                  In un primo caso pretende che tutti siano uguali davanti alla legge, senza
             che ci sia la possibilità di far valere presunte superiorità o differenze sociali,
             tanto  per  i  governanti  quanto  per  i  governati,  “Tutti  i  cittadini  sono  uguali
             davanti alla legge…”, ovvero nell’occasione dell’applicazione della legge, cioè il
             giudizio; prosegue prescrivendo un vincolo per il legislatore che nella formula-
             zione delle norme in accordo al concetto di uguaglianza nella legge, non potrà
             dar rilevo a qualificazioni della persona come elementi discriminatori, “senza
             distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di con-
             dizioni personali e sociali”.
                  Il dettato normativo prosegue esprimendo, al secondo comma, il concetto
             di uguaglianza sostanziale  che si concreta nell’affidamento alla Repubblica del
                                     (2)
             (1)  L’articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza che si declina in due forme:
                    Uguaglianza Formale, a sua volta intesa nella duplice accezione dell’uguaglianza dinanzi alla
                  legge, per cui nessuno può ergersi al di sopra della legge facendo valere presunte superiorità
                  o differenze sociali, e dell’uguaglianza nella legge, da cui scaturisce il divieto di emanare leggi
                  che contengano discriminazioni fondate sulle citate qualificazioni personali dettagliatamente
                  previste dalla costituzione;
                    Uguaglianza Sostanziale, al tempo stesso, per non far cadere nel vuoto il principio di egua-
                  glianza formale, il Costituente sancisce l’onere per lo Stato a impegnarsi attraverso la legisla-
                  zione ordinaria, per favorire il più possibile il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale che
                  può essere realizzata a pieno titolo solo abolendo il principio di libera iniziativa economica
                  che finisce con l’avvantaggiare economicamente le persone dotate di maggiori potenzialità
                  nelle società in cui vigono le regole del libero mercato. Non potendo intervenire sulle basi
                  economiche e ideologiche del sistema la Costituzione affida alla Repubblica il compito di
                  intervenire ed attivarsi per rimuovere ostacoli e disparità di natura sociale ed economica,
                  affinché tutti i cittadini possano trovarsi nelle condizioni di realizzare pienamente se stessi e
                  le proprie aspirazioni nella vita politica, economica e sociale del paese.
             (2)  Tuttavia, l’attuale formulazione dell’articolo 3 riversa la sua attenzione sull’accezione di citta-
                  dino, ponendo, al contempo, le basi per considerazioni di critica e di condivisione. Difatti,
                  attraverso il principio di uguaglianza assistiamo ad un primo e formale impegno da parte dello
                  Stato e di chi lo rappresenta ad evadere qualsiasi rischio di discriminazione, in accordo al
                  primo comma, e l’apposizione di un comune obiettivo sostanziale che punti ad un raggiungi-
                  mento di un effettiva condizione paritaria, per l’appunto al secondo comma; ma, le garanzie

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