Page 130 - Rassegna 2022-1_2
P. 130
STUDI MILITARI
aggiuntive che, in relazione a particolari e contingenti esigenze operative o
organizzative, sono emanate ad integrazione di quelle che ordinariamente e sta-
bilmente disciplinano lo svolgimento del servizio.
Nella specie si trattava di dover stabilire la rilevanza penale, a titolo di
abbandono di posto, dell’allontanamento non autorizzato dell’imputato dalla
centrale operativa presso cui doveva svolgere il suo servizio.
La condotta contestata era stata posta in essere durante un prolungamento
dell’orario di servizio la cui cessazione era stata portata dalle ore 22:00 alle ore 23:00
per esigenze derivanti da carenza di personale.
Ulteriore particolarità era costituita dalla circostanza che l’ampliamento
temporale della prestazione lavorativa era “coperta” dal punto di vista ammini-
strativo mediante ricorso all’istituto del lavoro straordinario, e la specifica
disposizione era stata inserita in un “foglio aggiuntivo” al memoriale, quindi
con un provvedimento esterno rispetto a quello ordinariamente previsto per la
predisposizione dei turni di servizio.
L’assunto difensivo esposto nel ricorso si incentrava sulla presunta ineffi-
cacia di questo “foglio aggiuntivo” a porsi come elemento integratore del
memoriale di servizio.
Tale osservazione nasceva dal convincimento che solo le disposizioni con-
tenute nel memoriale, ossia il documento istituzionalmente destinato a regolare
i tempi di svolgimento del servizio nella centrale operativa, potessero avere
forza realmente vincolante e che non potesse essere riconosciuta la stessa effi-
cacia ad una fonte formalmente diversa che, nel caso di specie, doveva essere
qualificata come mera indicazione di disponibilità ad effettuare attività di lavoro
straordinario.
Nella sentenza in esame la Cassazione, in risposta a tali prospettazioni,
supera la questione relativa alla portata vincolante del cosiddetto “foglio
aggiuntivo” affermando perentoriamente l’obbligo in capo al militare di rispet-
tare qualunque disposizione, a lui nota, concernente tempi e modalità di esple-
tamento del servizio che sia stata legittimamente emanata dall’autorità preposta
e ha evidenziato, con specifico riferimento alla condotta di abbandono di posto,
che integra il reato: “qualunque allontanamento arbitrario del militare dal posto di servizio;
ciò che assume rilevanza penale è che il militare preposto al detto servizio, a prescindere dalla
sussistenza di una specifica consegna o di un ordine formalmente impartito, lasci, non auto-
rizzato, il posto in cui stava svolgendo il servizio”.
La Suprema Corte di fatto ha ribadito che, ai fini della sussistenza del reato
di cui all’art. 120 c.p.m.p., la rilevanza penale della condotta di abbandono di
posto trova il suo presupposto direttamente dalla norma precettiva che la pre-
vede esplicitamente, a prescindere dall’esistenza di una specifica consegna.
128