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STUDI MILITARI




             aggiuntive  che,  in  relazione  a  particolari  e  contingenti  esigenze  operative  o
             organizzative, sono emanate ad integrazione di quelle che ordinariamente e sta-
             bilmente disciplinano lo svolgimento del servizio.
                  Nella specie si trattava di dover stabilire la rilevanza penale, a titolo di
             abbandono di posto, dell’allontanamento non autorizzato dell’imputato dalla
             centrale operativa presso cui doveva svolgere il suo servizio.
                  La condotta contestata era stata posta in essere durante un prolungamento
             dell’orario di servizio la cui cessazione era stata portata dalle ore 22:00 alle ore 23:00
             per esigenze derivanti da carenza di personale.
                  Ulteriore particolarità era costituita dalla circostanza che l’ampliamento
             temporale della prestazione lavorativa era “coperta” dal punto di vista ammini-
             strativo  mediante  ricorso  all’istituto  del  lavoro  straordinario,  e  la  specifica
             disposizione era stata inserita in un “foglio aggiuntivo” al memoriale, quindi
             con un provvedimento esterno rispetto a quello ordinariamente previsto per la
             predisposizione dei turni di servizio.
                  L’assunto difensivo esposto nel ricorso si incentrava sulla presunta ineffi-
             cacia  di  questo  “foglio  aggiuntivo”  a  porsi  come  elemento  integratore  del
             memoriale di servizio.
                  Tale osservazione nasceva dal convincimento che solo le disposizioni con-
             tenute nel memoriale, ossia il documento istituzionalmente destinato a regolare
             i  tempi  di  svolgimento  del  servizio  nella  centrale  operativa,  potessero  avere
             forza realmente vincolante e che non potesse essere riconosciuta la stessa effi-
             cacia ad una fonte formalmente diversa che, nel caso di specie, doveva essere
             qualificata come mera indicazione di disponibilità ad effettuare attività di lavoro
             straordinario.
                  Nella sentenza in esame la Cassazione, in risposta a tali prospettazioni,
             supera  la  questione  relativa  alla  portata  vincolante  del  cosiddetto  “foglio
             aggiuntivo” affermando perentoriamente l’obbligo in capo al militare di rispet-
             tare qualunque disposizione, a lui nota, concernente tempi e modalità di esple-
             tamento del servizio che sia stata legittimamente emanata dall’autorità preposta
             e ha evidenziato, con specifico riferimento alla condotta di abbandono di posto,
             che integra il reato: “qualunque allontanamento arbitrario del militare dal posto di servizio;
             ciò che assume rilevanza penale è che il militare preposto al detto servizio, a prescindere dalla
             sussistenza di una specifica consegna o di un ordine formalmente impartito, lasci, non auto-
             rizzato, il posto in cui stava svolgendo il servizio”.
                  La Suprema Corte di fatto ha ribadito che, ai fini della sussistenza del reato
             di cui all’art. 120 c.p.m.p., la rilevanza penale della condotta di abbandono di
             posto trova il suo presupposto direttamente dalla norma precettiva che la pre-
             vede esplicitamente, a prescindere dall’esistenza di una specifica consegna.


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