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STUDI MILITARI




                  Anche sul punto la sentenza qui in commento, nel ribadire che la fattispe-
             cie in esame si inquadra nel novero dei reati di pericolo presunto volto a tutelare
             la funzionalità e l’efficienza di determinati servizi militari, ha ulteriormente con-
             fermato l’insegnamento ormai consolidato secondo cui: “per la configurabilità  del
             reato di violata consegna previsto dall’art. 120 c.p.m.p. [ma il principio è ovviamente
             valido anche con riguardo all’abbandono di posto, n.d.r.] è sufficiente la violazione
             delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l’osservanza incondizionata, senza
             che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione...” .
                                                                                       (5)
                  In proposito è da evidenziare come i supremi Giudici hanno anche dove-
             rosamente rimarcato che nel caso di specie, trattandosi di una condotta di allon-
             tanamento da una Centrale operativa, non vi erano dubbi in ordine alla idoneità
             della condotta stessa a pregiudicare l’efficienza del servizio, rimasto in carico ad
             un solo militare, che avrebbe dovuto far fronte da solo a tutte le possibili emer-
             genze.
                  In tal modo per certi versi si è pervenuti a individuare la ratio che in ultima
             analisi sorregge la fattispecie di reato di cui trattasi, legata all’esigenza di dare
             risalto e diretta tutela penale alle valutazioni effettuate ex ante dall’autorità com-
             petente in ordine alla individuazione delle modalità di svolgimento del servizio
             ritenute indispensabili ai fini dell’efficace perseguimento degli scopi operativi
             prefissati.
                  In ultimo è possibile ancora osservare, a margine delle altre questioni sin
             qui affrontate, come il ricorso all’istituto del lavoro straordinario per far fronte
             ad esigenze di servizio dovute a contingenti ma non eccezionali carenze di per-
             sonale, non ha in alcun modo inciso sul riconoscimento degli elementi costitu-
             tivi della fattispecie. Se ne deduce che le problematiche di carattere amministra-
             tivo  legate  all’orario  di  lavoro  e  alla  sua  eventuale  estensione  temporale,  se
             hanno sicuramente rilievo ai fini del rispetto del diritto del militare ad una retri-
             buzione proporzionata alla prestazione professionale, non fa venir meno il suo
             dovere di rendere all’istituzione i particolari servizi richiesti nel quadro delle
             preminenti  esigenze  operative,  per  la  cui  tutela  l’ordinamento  ha  previsto  il
             comparto dei reati contro il servizio militare.










             (5)  Da ultimo Sez. Prima, n. 458 del 2 dicembre 2020, dep. /2021, DI REDA, Re. 280212.

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