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IL VALORE DI CONSEGNA DELLE PRESCRIZIONI “AGGIUNTIVE”
                             CHE DISCIPLINANO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO




                    Ovviamente, resta inteso, anche se sul punto la sentenza non si esprime
               esplicitamente, che l’allontanamento dal posto di servizio, per essere penalmente
               rilevante, deve collocarsi nel contesto di un servizio che presenti caratteristiche
               di specificità e determinatezza, soprattutto con riguardo alla precisa e tassativa
               indicazione di luogo, tempi e modalità di espletamento, e che pertanto possa
               essere inquadrato nella nozione di “servizio particolare”, distinto dall’ordinaria
               e generica prestazione lavorativa del militare.
                    Peraltro,  non  è  superfluo  evidenziare  che  nella  decisione  in  esame  la
               Cassazione ha affermato a chiare lettere che, ai fini della riconoscibilità degli
               elementi costitutivi della fattispecie di cui trattasi, non rileva in alcun modo la
               qualificazione formale in termini di consegna delle disposizioni con le quali
               l’autorità disciplina lo svolgimento dei servizi.
                    L’assunto, a ben vedere, trae origine dal disposto dell’art. 730 del d.p.r.
               15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle norme Regolamentari in materia di
               ordinamento militare) che, nel definire cosa debba intendersi per servizi regolati
               da consegna, offre di questa una definizione di tipo esclusivamente sostanziale,
               del tutto svincolata dal dato formale della sua denominazione, affermando che:
               “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
               scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”.
                    Su tali presupposti, ad esempio, si ritiene pacificamente che sono servizi
               regolati  da  consegna  quelli  di  pattuglia  automontata  svolti  da  personale
               dell’Arma dei Carabinieri, in relazione ai quali la giurisprudenza ha dato risalto
               alle “prescrizioni regolatrici... contenute sia nel Regolamento generale dell’Arma, sia nell’or-
               dine di servizio, sia nelle direttive che [vengono] impartite dai singoli comandanti per lo svol-
               gimento in concreto del particolare servizio: e nel caso di specie tra le prescrizioni vincolanti
               per l’imputato era compresa quella di svolgere ininterrottamente l’attività di vigilanza e di
               non effettuare pause diverse da quelle di servizio” .
                                                        (4)
                    La predetta decisione suggerisce anche un’ulteriore considerazione, ossia
               che il vulnus arrecato all’efficienza del servizio dalla condotta di abbandono di
               posto dipende indissolubilmente dalla espressa previsione del luogo nel quale
               esso deve essere svolto e dal conseguente e altrettanto indissolubile legame fun-
               zionale tra il posto e la prestazione, il che porta a definire l’allontanamento alla
               stregua di una qualificata interruzione del servizio.
                    Tale  considerazione  presenta  indubbie  ricadute  sull’ulteriore  questione
               affrontata nell’occasione dalla Suprema Corte con riguardo a possibili violazioni
               del principio di offensività nel caso in cui la violazione di consegna (ma il prin-
               cipio vale anche per la specifica condotta di abbandono di posto) non abbia
               prodotto alcuna concreta conseguenza negativa.

               (4)  Cass. Sent. n. 2878, Ud. 12 luglio 2018, dep. 22 gennaio 2019.

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