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IL VALORE DI CONSEGNA DELLE PRESCRIZIONI “AGGIUNTIVE”
CHE DISCIPLINANO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Ovviamente, resta inteso, anche se sul punto la sentenza non si esprime
esplicitamente, che l’allontanamento dal posto di servizio, per essere penalmente
rilevante, deve collocarsi nel contesto di un servizio che presenti caratteristiche
di specificità e determinatezza, soprattutto con riguardo alla precisa e tassativa
indicazione di luogo, tempi e modalità di espletamento, e che pertanto possa
essere inquadrato nella nozione di “servizio particolare”, distinto dall’ordinaria
e generica prestazione lavorativa del militare.
Peraltro, non è superfluo evidenziare che nella decisione in esame la
Cassazione ha affermato a chiare lettere che, ai fini della riconoscibilità degli
elementi costitutivi della fattispecie di cui trattasi, non rileva in alcun modo la
qualificazione formale in termini di consegna delle disposizioni con le quali
l’autorità disciplina lo svolgimento dei servizi.
L’assunto, a ben vedere, trae origine dal disposto dell’art. 730 del d.p.r.
15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle norme Regolamentari in materia di
ordinamento militare) che, nel definire cosa debba intendersi per servizi regolati
da consegna, offre di questa una definizione di tipo esclusivamente sostanziale,
del tutto svincolata dal dato formale della sua denominazione, affermando che:
“la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”.
Su tali presupposti, ad esempio, si ritiene pacificamente che sono servizi
regolati da consegna quelli di pattuglia automontata svolti da personale
dell’Arma dei Carabinieri, in relazione ai quali la giurisprudenza ha dato risalto
alle “prescrizioni regolatrici... contenute sia nel Regolamento generale dell’Arma, sia nell’or-
dine di servizio, sia nelle direttive che [vengono] impartite dai singoli comandanti per lo svol-
gimento in concreto del particolare servizio: e nel caso di specie tra le prescrizioni vincolanti
per l’imputato era compresa quella di svolgere ininterrottamente l’attività di vigilanza e di
non effettuare pause diverse da quelle di servizio” .
(4)
La predetta decisione suggerisce anche un’ulteriore considerazione, ossia
che il vulnus arrecato all’efficienza del servizio dalla condotta di abbandono di
posto dipende indissolubilmente dalla espressa previsione del luogo nel quale
esso deve essere svolto e dal conseguente e altrettanto indissolubile legame fun-
zionale tra il posto e la prestazione, il che porta a definire l’allontanamento alla
stregua di una qualificata interruzione del servizio.
Tale considerazione presenta indubbie ricadute sull’ulteriore questione
affrontata nell’occasione dalla Suprema Corte con riguardo a possibili violazioni
del principio di offensività nel caso in cui la violazione di consegna (ma il prin-
cipio vale anche per la specifica condotta di abbandono di posto) non abbia
prodotto alcuna concreta conseguenza negativa.
(4) Cass. Sent. n. 2878, Ud. 12 luglio 2018, dep. 22 gennaio 2019.
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