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AGRO ECO AMBIENTE




                  Non perché il costo relativo possa calcolarsi inferiore a quello che sarebbe
             eventualmente sopportato dalla vittima, quanto per la non reversibilità degli
             effetti per la salute e, certamente, in vista della garanzia di libera circolazione dei
             prodotti. Esemplare risulta, sotto questo profilo, il rinvio a quella giurisprudenza
             formatasi sugli adempimenti igienico-sanitari secondo cui ogni qual volta un
             evento dannoso rientri nella prevedibile disciplina del manuale il responsabile
             del ciclo produttivo non ne risponde se abbia provveduto alla relativa valutazione
             del rischio .
                       (18)
                  Una vera e propria imputazione di ruolo che viene costruita fino a preten-
             dere che l’operatore alimentare si attivi tramite l’offerta del richiamo per revi-
             sione o l’offerta del ritiro del prodotto sulla base di indici di rischio da valutarsi
             anche ex post . Condotta assai rilevante che, in sede di disciplina di riforma dei
                         (19)
             reati in materia agroalimentare , risulta sanzionata come reato in presenza del-
                                          (20)
             l’accertamento di un pericolo per il consumo dell’alimento.
                  Così che, quanto più rapido risulta il servizio accessorio di ritiro e richiamo
             dei prodotti, tanto più adeguata si presenta l’organizzazione predisposta per
             effettuare la prestazione di garanzia.
                  In  un’insistita  esigenza  di  concretezza  si  potrebbe  riformulare  il  noto
             inciso nessuna responsabilità senza colpa, pur con le cautele richieste dal ridu-
             zionismo della parola, con la recisa affermazione di una responsabilità certa in
             mancanza di una organizzazione, destinata a valere tanto in ambito civile che
             penale.
                  Quale perno alla proposta ricostruzione può essere individuato l’articolo 2086
             cod. civ., che si pone in funzione strumentale rispetto alla tempestività della rile-
             vazione  della  crisi  d’impresa  e  della  perdita  della  continuità  aziendale,  ma
             aggiunge un onere generale inerente al perseguimento di obiettivi di corretta
             gestione. Almeno con riguardo alla società grava, cioè, in capo all’imprenditore
             il dovere di predisporre un’adeguata struttura organizzativa .
                                                                      (21)
                  Il livello organizzativo può ovviamente variare in quanto espressione della
             libera scelta imprenditoriale ma deve, comunque, risultare appropriato in rela-
             zione alla natura e alla dimensione dell’impresa.


             (18)  Cfr. Cons. Stato, Sez. Sesta, 30 novembre 2020, n. 7566, in www.dejure.it.
             (19)  In argomento, v. G. GORGONI, La responsabilità come progetto. Primi elementi per un’analisi dell’idea
                  giuridica di responsabilità prospettica, in Dir. soc., 2009, 273.
             (20)  In argomento, si rinvia all’art. 440-ter del disegno di legge recante Nuove norme in materia di ille-
                  citi agro-alimentari (Atto Camera dei Deputati 2427). In dottrina, v. il mio Appunti sulla riforma
                  dei reati in materia agroalimentare, Bari, 1015,136.
             (21)  Cfr. N. ABRIANI, A. ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile:
                  prima lettura, in Società, 2019, 396.

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