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AGRO ECO AMBIENTE
tecnicamente possibili e doverosi: quale operatore professionale deve, infatti,
attenersi al principio di precauzione ed assumere quelle «misure proporzionate
in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consu-
mo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente
acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vie-
tati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente
nella preparazione di un alimento finale» .
(12)
Così come, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, in una società artico-
lata in plurime unità territoriali autonome, la cui gestione sia affidata ad un sog-
getto qualificato ed investito di mansioni direttive, risponde all’esigenza di indi-
viduare la responsabilità (penale), ogni volta che risulti accertato un difetto
strutturale aziendale o del processo produttivo, che infici la prevenzione dei
pericoli di contaminazione degli alimenti, senza che abbia alcuna rilevanza il
rilascio di una delega .
(13)
In proposito, vale la precisazione che «colui che viene fatto rispondere di
un certo danno deve sopportare tale responsabilità perché si è trovato, prima
del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per valutare l’opportunità di
evitarlo e le modalità per evitarlo nel modo più conveniente, sicché il verificarsi
del danno discende da un’opzione per il medesimo assunta in alternativa alla
decisione contraria; e poiché ciascuna di esse ha un costo, sopportare il costo
del danno significa pagare per la scelta operata» . E ciò spiega anche perché,
(14)
rispetto all’esistenza di situazioni di rischio che esprimono una offensività di
tipo particolare, l’adozione delle prescrizioni rivolte alla verifica della correttezza
delle decisioni adottate e alla revisione di quelle valutate scorrette abbia la fun-
zione di agevolare il riconoscimento di specifici segnali di allarme, sollecitando
la messa in atto di modalità di intervento che arrivano a prevedere anche la deci-
sione di ritirare il prodotto dal mercato.
In questo senso, predisporre un sistema organizzativo idoneo ad incenti-
vare iniziative di prevenzione del danno anche attraverso investimenti in ricerca
in grado di acquisire la disponibilità di un patrimonio oggettivo di conoscenze
scientifiche e tecniche, mette al riparo ciascun operatore dall’interferenza di
eventuali rischi al momento in cui un alimento sia messo in commercio.
(12) Cfr. Cass. Sez. Seconda, Civ. 10 luglio 2014, n. 15824, in Riv. dir. agr., 2014, II, 229, con nota
di V. RUBINO, Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare: la Corte di Cassazione fa il punto
sulla responsabilità degli operatori di filiera.
(13) Cfr. Cass. Pen., Sez. Terza (16 giugno 2020), 6 ottobre 2020, n. 27587, in www.dejure.it.
(14) In termini sintetici, soffermandosi sull’elaborazione formulata da Guido Calabresi sul costo
del danno destinato a gravare su colui che sia in grado di sopportarlo nel modo più econo-
mico possibile, si esprime C. CASTRONOVO, voce Responsabilità oggettiva, II) Disciplina privatistica
- Dir. Comp. e Stran., cit., 12.
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