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ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL’IMPRESA ALIMENTARE
                               E PROFILI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ




                    Si è già osservato, del resto, che il passaggio dalla società industriale alla
               società del rischio è segnalato dall’affacciarsi di eventi che non possono essere
               considerati più come «l’inevitabile lato oscuro del progresso», generati «dalla
               connessione tra sapere tecnico e calcolo dei vantaggi economici» .
                                                                              (15)


               4.  Interessi collettivi e imputazione di responsabilità: disorganizzazione
                  ed incombenza del rischio-reato
                    A questo punto si deve, però, procedere in coerenza alle linee dell’indagine
               precisando se il modello di responsabilità delineato sia funzionale all’interesse
               (patrimoniale) del singolo consumatore ovvero possa anche assecondare l’in-
               gresso di interessi collettivi inerenti alla salute e al buon funzionamento del mer-
               cato: ciò che consente di mettere in evidenza la trasformazione qualitativa del-
               l’offesa.  Infatti,  se  bene  occorra  circoscrivere,  «per  quanto  possibile,  tenuto
               conto della (con la pena sacrificata) libertà personale, l’ambito del penalmente
               rilevante» , a fronte di forme di aggressione ed a livelli di lesività di valori che
                        (16)
               definiscono il legame con la vita, non può che risultare giustificata l’estensione a
               tecniche di tutela alternative. Sappiamo, in base alla elaborazione della dottrina,
               che tutta la robusta impalcatura della disciplina si regge sulla chiave di volta rap-
               presentata dal rischio, al fine di «prevenire l’insorgere di interazioni non ancora
               suscettibili di evolvere in modo certo e lineare verso l’offesa, ma che si prestano
               ad essere attivate ed orientate in senso pericoloso, sia pure nel concorso di ulte-
               riori fattori», tanto che esso concorre ad evocare «una “rete causale”, un com-
               plesso di fattori contestuali, che fungono da presupposti per l’innesco di possibili
               dinamiche causali» . L’imputazione della condotta (penalmente) rilevante viene,
                                 (17)
               dunque,  ad  essere  ordinata  dalla  prova  dell’eventuale  rimprovero  dipendente
               dallo spessore dell’organizzazione e dall’adeguatezza della condotta dell’operatore
               alimentare. Uno snodo chiave mediante il quale si può facilmente transitare,
               de iure condendo, da un’articolazione teorica del discorso ad un impianto concreto.
                    Nella prospettiva dell’esercizio dell’attività, il profilo deterrente delle regole
               di responsabilità viene assorbito dal meccanismo che consente all’operatore di
               organizzare tutta una serie di meccanismi e procedure - dalla tracciabilità al
               sistema di allerta fino alle modalità di etichettatura - in grado di prevenire even-
               tuali danni.


               (15)  Così U. BECK, Conditio humana. Il rischio nell’età globale, Roma-Bari, 2008, 44.
               (16)  Cfr. Corte Cost., 6 luglio 1989, n. 409, in www.cortecostituzionale.it.
               (17)  In questi termini, il rinvio è ad A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo II, Reati di
                    comune pericolo mediante frode, cit., 136/282.

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