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AGRO ECO AMBIENTE




                  Quale  significato  potrebbe,  altrimenti,  attribuirsi  all’estensione  della
             responsabilità operata dal regolamento europeo in materia di fornitura di infor-
             mazioni sugli alimenti ai consumatori , prevedendo che gli operatori che non
                                                 (7)
             influiscono sulle modalità della comunicazione siano, comunque, tenuti a vigi-
             lare sulla conformità della immissione in commercio dei prodotti, tenuto conto
             delle informazioni acquisite in qualità di professionisti. Tanto da lasciare inten-
             dere, nell’interesse proprio e in quello dei consumatori, la necessità di mettere
             a punto protocolli e procedure in grado di dare un resoconto veritiero delle
             operazioni di filiera, attraverso la conoscenza, lotto per lotto, dell’identità del
             fornitore e delle caratteristiche della partita consegnata, adottando le opportune
             contromisure nel caso in cui le circostanze lo richiedano, così da prevenire l’im-
             putazione di un’eventuale responsabilità sia per mancanza di sicurezza sia per
             difetti di etichettatura.
                  Una lettura capace di realizzare un preciso incastro con la previsione - rigi-
             damente predeterminata in termini funzionali dalla rubrica - che pone a carico
             di ciascun operatore alimentare l’obbligo di garantire che, nelle imprese da essi
             controllate, gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare
             inerenti alla loro attività: non c’è dubbio che, meglio di chiunque altro, ciascuno
             di essi, nella fase di filiera corrispondente, possa allestire il modello più adatto
             in vista della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare.
                  Al fine di valorizzare il collegamento tra la disciplina in materia di sicurezza
             e le disposizioni che regolano i profili sanzionatori è stata, dunque, messa in
             luce la progressiva emersione di moduli applicativi e strumenti di intervento
             peculiari allo specifico processo produttivo in grado di prevenire comporta-
             menti aziendali illeciti, con esonero da responsabilità e cospicue agevolazioni
             sanzionatorie .
                         (8)
                  Ci si può, qui, limitare ad un semplice rinvio alla disciplina in materia di
             igiene  che  prevede,  per  gli  operatori  alimentari,  la  necessaria  dotazione  di
             manuali di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici, nella prospettiva non

             (7)  Cfr. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
                  relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regola-
                  menti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
                  abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio,
                  la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento euro-
                  peo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regola-
                  mento (CE) n. 608/2004 della Commissione e l’ampio studio di V. RUBINO, La responsabilità
                  degli operatori del settore alimentare per violazione degli obblighi informativi del consumatore dopo il regola-
                  mento (Ue) n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 2012, I, 668.
             (8)  In argomento, si veda V. PACILEO, Autocontrollo igienico-sanitario nell’impresa alimentare e modelli di orga-
                  nizzazione aziendale: un confronto possibile tra decreto legislativo n. 155/97 e decreto legislativo n. 231/01,
                  in Cass. pen., 2003, 717.

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