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AGRO ECO AMBIENTE
Quale significato potrebbe, altrimenti, attribuirsi all’estensione della
responsabilità operata dal regolamento europeo in materia di fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori , prevedendo che gli operatori che non
(7)
influiscono sulle modalità della comunicazione siano, comunque, tenuti a vigi-
lare sulla conformità della immissione in commercio dei prodotti, tenuto conto
delle informazioni acquisite in qualità di professionisti. Tanto da lasciare inten-
dere, nell’interesse proprio e in quello dei consumatori, la necessità di mettere
a punto protocolli e procedure in grado di dare un resoconto veritiero delle
operazioni di filiera, attraverso la conoscenza, lotto per lotto, dell’identità del
fornitore e delle caratteristiche della partita consegnata, adottando le opportune
contromisure nel caso in cui le circostanze lo richiedano, così da prevenire l’im-
putazione di un’eventuale responsabilità sia per mancanza di sicurezza sia per
difetti di etichettatura.
Una lettura capace di realizzare un preciso incastro con la previsione - rigi-
damente predeterminata in termini funzionali dalla rubrica - che pone a carico
di ciascun operatore alimentare l’obbligo di garantire che, nelle imprese da essi
controllate, gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare
inerenti alla loro attività: non c’è dubbio che, meglio di chiunque altro, ciascuno
di essi, nella fase di filiera corrispondente, possa allestire il modello più adatto
in vista della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare.
Al fine di valorizzare il collegamento tra la disciplina in materia di sicurezza
e le disposizioni che regolano i profili sanzionatori è stata, dunque, messa in
luce la progressiva emersione di moduli applicativi e strumenti di intervento
peculiari allo specifico processo produttivo in grado di prevenire comporta-
menti aziendali illeciti, con esonero da responsabilità e cospicue agevolazioni
sanzionatorie .
(8)
Ci si può, qui, limitare ad un semplice rinvio alla disciplina in materia di
igiene che prevede, per gli operatori alimentari, la necessaria dotazione di
manuali di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici, nella prospettiva non
(7) Cfr. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regola-
menti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio,
la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regola-
mento (CE) n. 608/2004 della Commissione e l’ampio studio di V. RUBINO, La responsabilità
degli operatori del settore alimentare per violazione degli obblighi informativi del consumatore dopo il regola-
mento (Ue) n. 1169/2011, in Riv. dir. agr., 2012, I, 668.
(8) In argomento, si veda V. PACILEO, Autocontrollo igienico-sanitario nell’impresa alimentare e modelli di orga-
nizzazione aziendale: un confronto possibile tra decreto legislativo n. 155/97 e decreto legislativo n. 231/01,
in Cass. pen., 2003, 717.
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