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NUOVE GARANZIE PER L’ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI
Anche se non manca chi ritiene che il catalogo andrebbe incrementato,
resterebbe da chiedersi se non sarebbe stato preferibile in relazione alla nozione
di gravità di cui alla sentenza europea, rifarsi all’articolo 266 c.p.p. con qualche
mirata integrazione.
Sempre in linea con quanto indicato dalla sentenza della Corte di
Giustizia, si prevede che sussistendo ragioni di urgenza e il fondato pericolo che
il ritardo possa arrecare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa
disporre, con un decreto che motiva questi elementi, l’acquisizione dei dati,
dando immediata comunicazione, sempre entro le quarantotto ore, al giudice
competente per il rilascio dell’autorizzazione nelle quarantottore successive, che
si pronuncerà sulla convalida con decreto motivato, mancando il quale i dati
non possono essere utilizzati.
In sede di conversione del decreto legge si è precisato che non è suffi-
ciente che l’acquisizione serva per la prosecuzione delle indagini, ma è necessa-
rio che siano presenti esigenze per l’accertamento dei fatti, intendendosi in tal
modo che l’acquisizione non dovrebbe assumere natura esplorativa. Si prevede,
altresì, che l’acquisizione debba essere autorizzata previamente dal giudice, per
evitare attività in sanatoria.
Si è altresì precisato che sia la violazione della preventiva richiesta, sia la
mancata convalida dell’attività di urgenza, configurano una inutilizzabilità dei
dati acquisiti, trattandosi di divieto probatorio.
Inoltre, senza riproporre, per le evidenti ragioni di economia processuale
che una attività sollecitatoria delle parti al giudice avrebbe determinato per le
acquisizioni effettuate in deroga alla disciplina europea, si è affermato che i dati
in questione possano essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova
ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali ai sensi del novellato
comma 3 dell’articolo 132, decreto legislativo 196 del 2003 ne è consentita l’ac-
quisizione.
Con l’occasione il legislatore ha introdotto ex novo una previsione per la
quale per l’utilizzo del trojan è necessaria l’indicazione delle specifiche ragioni
che richiedono il ricorso a questo strumento intercettativo tra presenti (terzo
periodo, comma 1, articolo 267, c.p.p.).
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