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NUOVE GARANZIE PER L’ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI




                     Anche se non manca chi ritiene che il catalogo andrebbe incrementato,
               resterebbe da chiedersi se non sarebbe stato preferibile in relazione alla nozione
               di gravità di cui alla sentenza europea, rifarsi all’articolo 266 c.p.p. con qualche
               mirata integrazione.
                     Sempre  in  linea  con  quanto  indicato  dalla  sentenza  della  Corte  di
               Giustizia, si prevede che sussistendo ragioni di urgenza e il fondato pericolo che
               il ritardo possa arrecare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa
               disporre,  con  un  decreto  che  motiva  questi  elementi,  l’acquisizione  dei  dati,
               dando immediata comunicazione, sempre entro le quarantotto ore, al giudice
               competente per il rilascio dell’autorizzazione nelle quarantottore successive, che
               si pronuncerà sulla convalida con decreto motivato, mancando il quale i dati
               non possono essere utilizzati.
                     In sede di conversione del decreto legge si è precisato che non è suffi-
               ciente che l’acquisizione serva per la prosecuzione delle indagini, ma è necessa-
               rio che siano presenti esigenze per l’accertamento dei fatti, intendendosi in tal
               modo che l’acquisizione non dovrebbe assumere natura esplorativa. Si prevede,
               altresì, che l’acquisizione debba essere autorizzata previamente dal giudice, per
               evitare attività in sanatoria.
                     Si è altresì precisato che sia la violazione della preventiva richiesta, sia la
               mancata convalida dell’attività di urgenza, configurano una inutilizzabilità dei
               dati acquisiti, trattandosi di divieto probatorio.
                     Inoltre, senza riproporre, per le evidenti ragioni di economia processuale
               che una attività sollecitatoria delle parti al giudice avrebbe determinato per le
               acquisizioni effettuate in deroga alla disciplina europea, si è affermato che i dati
               in questione possano essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova
               ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali ai sensi del novellato
               comma 3 dell’articolo 132, decreto legislativo 196 del 2003 ne è consentita l’ac-
               quisizione.
                     Con l’occasione il legislatore ha introdotto ex novo una previsione per la
               quale per l’utilizzo del trojan è necessaria l’indicazione delle specifiche ragioni
               che richiedono il ricorso a questo strumento intercettativo tra presenti (terzo
               periodo, comma 1, articolo 267, c.p.p.).










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