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DOTTRINA
In secondo luogo, sempre secondo i giudici europei, il pubblico ministero,
il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale di esercitare, even-
tualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, non può essere com-
petente all’accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini
di un’istruttoria penale.
In altri termini, secondo la Corte di Giustizia è necessario che, in conside-
razione dei valori in gioco, l’accesso ai dati sia subordinato a un controllo preven-
tivo effettuato da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente, la cui
decisione intervenga a seguito di una richiesta motivata presentata nel quadro di
procedure di prevenzione o di accertamento di reati gravi. Il richiesto requisito
di indipendenza che l’autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve
soddisfare impone la “qualità di terzo rispetto a quella che chiede l’accesso ai dati”,
di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo
e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna, non sia coinvolta nella con-
duzione dell’indagine penale di cui trattasi e, dall’altro, abbia una posizione di
neutralità ed indipendenza nei confronti delle parti del procedimento penale.
I riferiti criteri direttivi si trovavano in rotta di collisione con la disciplina
interna del nostro Paese, che, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale
espresso dalle Sezioni Unite, consentivano al pubblico ministero di formulare
le richieste dell’acquisizione direttamente al gestore. Sul punto è intervenuto il
citato decreto legge 132 del 2021, ora convertito in legge.
Tenuto conto anche delle modifiche - circoscritte, peraltro - introdotte in
sede di conversione del citato decreto legge, si prevede che fermo il tempo della
loro conservazione - variabile in relazione alla gravità dei reati e comunque
misurato sul tempo massimo, stante l’imprevedibilità della richiesta - i dati sono
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del
pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sot-
toposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
Va sottolineato, da un lato, che si fa riferimento al “giudice” e quindi non
solo al giudice per le indagini preliminari, mentre si conferma che la richiesta
può essere avanzata non solo dal pubblico ministero ma anche dai difensori del-
l’indagato, dell’imputato, della persona offesa e delle altre parti private.
Dando estrinsecazione ai limiti oggettivi per i quali l’acquisizione è con-
sentita, si precisa altresì che è necessaria la presenza di sufficienti indizi di reità
per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione - determi-
nata ex articolo 4, c.p.p. - non inferiore nel massimo a tre anni. Il panorama dei
reati si completa con l’espressa previsione dei reati di minaccia, molestia, disturbo
delle persone con il mezzo del telefono qualora siano gravi.
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