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DOTTRINA




                  In secondo luogo, sempre secondo i giudici europei, il pubblico ministero,
             il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale di esercitare, even-
             tualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, non può essere com-
             petente all’accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini
             di un’istruttoria penale.
                  In altri termini, secondo la Corte di Giustizia è necessario che, in conside-
             razione dei valori in gioco, l’accesso ai dati sia subordinato a un controllo preven-
             tivo effettuato da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente, la cui
             decisione intervenga a seguito di una richiesta motivata presentata nel quadro di
             procedure di prevenzione o di accertamento di reati gravi. Il richiesto requisito
             di indipendenza che l’autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve
             soddisfare impone la “qualità di terzo rispetto a quella che chiede l’accesso ai dati”,
             di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo
             e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna, non sia coinvolta nella con-
             duzione dell’indagine penale di cui trattasi e, dall’altro, abbia una posizione di
             neutralità ed indipendenza nei confronti delle parti del procedimento penale.
                  I riferiti criteri direttivi si trovavano in rotta di collisione con la disciplina
             interna  del  nostro  Paese,  che,  a  seguito  dell’orientamento  giurisprudenziale
             espresso dalle Sezioni Unite, consentivano al pubblico ministero di formulare
             le richieste dell’acquisizione direttamente al gestore. Sul punto è intervenuto il
             citato decreto legge 132 del 2021, ora convertito in legge.
                  Tenuto conto anche delle modifiche - circoscritte, peraltro - introdotte in
             sede di conversione del citato decreto legge, si prevede che fermo il tempo della
             loro  conservazione  -  variabile  in  relazione  alla  gravità  dei  reati  e  comunque
             misurato sul tempo massimo, stante l’imprevedibilità della richiesta - i dati sono
             acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del
             pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sot-
             toposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
                  Va sottolineato, da un lato, che si fa riferimento al “giudice” e quindi non
             solo al giudice per le indagini preliminari, mentre si conferma che la richiesta
             può essere avanzata non solo dal pubblico ministero ma anche dai difensori del-
             l’indagato, dell’imputato, della persona offesa e delle altre parti private.
                  Dando estrinsecazione ai limiti oggettivi per i quali l’acquisizione è con-
             sentita, si precisa altresì che è necessaria la presenza di sufficienti indizi di reità
             per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione - determi-
             nata ex articolo 4, c.p.p. - non inferiore nel massimo a tre anni. Il panorama dei
             reati si completa con l’espressa previsione dei reati di minaccia, molestia, disturbo
             delle persone con il mezzo del telefono qualora siano gravi.

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