Page 115 - Rassegna 2022-1_2
P. 115

DOTTRINA





                                                 Nuove garanzie per l’ac-

                                                 quisizione  dei  tabulati

                          Professore
                       Giorgio Spangher          telefonici
                                      (*)


                     Il Parlamento ha convertito con la legge 178 del 2021 il decreto legge 132
               del 2021 che ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia in tema di
               modalità  e  condizioni  per  l’acquisizione  da  parte  del  pubblico  ministero  dei
               tabulati telefonici. Si tratta, com’è noto, dei dati esterni delle comunicazioni tra
               persone, essendo queste ultime disciplinate, invece, dalla normativa sulle inter-
               cettazioni telefoniche. Se in tempi remoti la questione non aveva assunto aspetti
               significativi di tutela della persona, stante le limitate informazioni che potevano
               essere dedotte dai tabulati, nel tempo le informazioni deducibili da questi dati
               conservati dai gestori del traffico telefonico sono diventati sempre più ricchi e
               significativi. Si è quindi prospettata una esigenza di rafforzamento della tutela.
                     Come anticipato, in materia, è intervenuta una decisione della Corte del
               Lussemburgo, sollecitata dalla Corte Superiore dell’Estonia .
                                                                         (1)
                     Con questa decisione i giudici sovranazionali hanno affermato una serie di
               principi ai quali i singoli Stati devono adeguarsi.
                     In primo luogo, si è sostenuto che “l’accesso di autorità pubbliche a un
               insieme di dati relativi al traffico telefonico/informatico o di dati relativi all’ubi-
               cazione,  idonei  a  fornire  informazioni  sulle  comunicazioni  effettuate  da  un
               utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle appa-
               recchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclu-
               sioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e
               perseguimento di reati, deve essere circoscritto a procedure aventi per scopo la
               lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla
               sicurezza  pubblica,  e  ciò  indipendentemente  dalla  durata  del  periodo  per  il
               quale  l’accesso  ai  dati  suddetti  viene  richiesto,  nonché  dalla  quantità  o  dalla
               natura dei dati disponibili per tale periodo”.

               (*)   Già Ordinario di Procedura Penale.
               (1)   CGUE, Grande Sezioni, 2 marzo 2021, U.K. c. Prokuratuur (Causa C - 746/18).

                                                                                        113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120