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AGRO ECO AMBIENTE




             1.  Responsabilità dell’imprenditore e regole della produzione
                  Scrive Vincenzo Roppo in un recente contributo che segnala, «pensato
             essenzialmente per un pubblico di lettori che verso il diritto abbiano un interes-
             se non professionale, ma più generalmente culturale»  e, tuttavia, capace di
                                                                  (1)
             mostrarne l’effettivo funzionamento come macchina sociale: «Se c’è una cosa
             difficile per i sistemi legali, ma anche per i corpi sociali e le opinioni pubbliche,
             è la calibrazione degli appropriati carichi di responsabilità di cui è giusto gravare
             le persone variamente esposte ad addebiti, civili o penali. Evitando di cadere
             negli estremi, entrambi malsani, del difetto e dell’eccesso di responsabilità» .
                                                                                     (2)
                  La giusta misura a cui si tende, per evitare, appunto, di cadere nel giusti-
             zialismo resta, invero, l’esito del bilanciamento che, nel pensiero e nell’esperienza,
             trova l’idea di sanzione al fine di dare una risposta alla vittima e di risolvere un
             problema sociale.
                  Ora, siamo soliti seguire la logica binaria che separa il campo della respon-
             sabilità civile da quella penale: ma l’analisi di alcuni principi che presiedono alla
             comprensione delle condizioni e dei modi di operatività potrebbe consentirci di
             individuare un comune angolo visuale proprio rispetto al tema che qui si inda-
             ga.
                  Infatti, si ritiene che, in conseguenza delle dinamiche di funzionamento di
             mercato, l’interesse generale della collettività a disporre di alimenti salubri anche
             sull’onda delle crisi succedutesi dagli inizi del secolo - dalla mucca pazza fino
             alla attuale pandemia - abbia portato ad avvicinare e, in qualche caso, a sovrap-
             porre la responsabilità dell’operatore alimentare in base alla sostituzione di un
             altro criterio, che prescinde dalla colpa del responsabile e si identifica con il
             rischio di impresa.
                  Sul piano dell’analisi economica, si è osservato che: «l’imprenditore è il
             soggetto  che,  meglio  di  altri,  può  “internalizzare  le  esternalità”  provocate
             all’ambiente, ai consumatori, alla società dall’attività esercitata; può ricorrere
             all’assicurazione del danno provocato, includere il costo dell’assicurazione nel
             prezzo dei suoi prodotti o dei suoi servizi; insomma la responsabilità dell’im-
             presa costituisce il paradigma emblematico della responsabilità senza colpa» .
                                                                                      (3)
                  Una chiave di lettura criticabile: ma, se è vero che la disciplina sulla sicu-
             rezza alimentare si costruisce in base ad una logica sistematica di integrazione di
             fonti europee e domestiche con riguardo a profili di liceità e di conformazione


             (1)  Così l’Autore, Il racconto della legge. Diritto e (rovesci) di una storia che riguarda tutti, Roma, 2019, 30.
             (2)  Sono, ancora, parole di V. ROPPO, Il racconto della legge. Diritto e (rovesci) di una storia che riguarda tutti,
                  cit., 435.
             (3)  In questi termini si legga G. ALPA, La responsabilità oggettiva, in Contr. e impr., 2005, 1005.

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