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AGRO ECO AMBIENTE
1. Responsabilità dell’imprenditore e regole della produzione
Scrive Vincenzo Roppo in un recente contributo che segnala, «pensato
essenzialmente per un pubblico di lettori che verso il diritto abbiano un interes-
se non professionale, ma più generalmente culturale» e, tuttavia, capace di
(1)
mostrarne l’effettivo funzionamento come macchina sociale: «Se c’è una cosa
difficile per i sistemi legali, ma anche per i corpi sociali e le opinioni pubbliche,
è la calibrazione degli appropriati carichi di responsabilità di cui è giusto gravare
le persone variamente esposte ad addebiti, civili o penali. Evitando di cadere
negli estremi, entrambi malsani, del difetto e dell’eccesso di responsabilità» .
(2)
La giusta misura a cui si tende, per evitare, appunto, di cadere nel giusti-
zialismo resta, invero, l’esito del bilanciamento che, nel pensiero e nell’esperienza,
trova l’idea di sanzione al fine di dare una risposta alla vittima e di risolvere un
problema sociale.
Ora, siamo soliti seguire la logica binaria che separa il campo della respon-
sabilità civile da quella penale: ma l’analisi di alcuni principi che presiedono alla
comprensione delle condizioni e dei modi di operatività potrebbe consentirci di
individuare un comune angolo visuale proprio rispetto al tema che qui si inda-
ga.
Infatti, si ritiene che, in conseguenza delle dinamiche di funzionamento di
mercato, l’interesse generale della collettività a disporre di alimenti salubri anche
sull’onda delle crisi succedutesi dagli inizi del secolo - dalla mucca pazza fino
alla attuale pandemia - abbia portato ad avvicinare e, in qualche caso, a sovrap-
porre la responsabilità dell’operatore alimentare in base alla sostituzione di un
altro criterio, che prescinde dalla colpa del responsabile e si identifica con il
rischio di impresa.
Sul piano dell’analisi economica, si è osservato che: «l’imprenditore è il
soggetto che, meglio di altri, può “internalizzare le esternalità” provocate
all’ambiente, ai consumatori, alla società dall’attività esercitata; può ricorrere
all’assicurazione del danno provocato, includere il costo dell’assicurazione nel
prezzo dei suoi prodotti o dei suoi servizi; insomma la responsabilità dell’im-
presa costituisce il paradigma emblematico della responsabilità senza colpa» .
(3)
Una chiave di lettura criticabile: ma, se è vero che la disciplina sulla sicu-
rezza alimentare si costruisce in base ad una logica sistematica di integrazione di
fonti europee e domestiche con riguardo a profili di liceità e di conformazione
(1) Così l’Autore, Il racconto della legge. Diritto e (rovesci) di una storia che riguarda tutti, Roma, 2019, 30.
(2) Sono, ancora, parole di V. ROPPO, Il racconto della legge. Diritto e (rovesci) di una storia che riguarda tutti,
cit., 435.
(3) In questi termini si legga G. ALPA, La responsabilità oggettiva, in Contr. e impr., 2005, 1005.
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