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ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL’IMPRESA ALIMENTARE
E PROFILI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ
tanto di perseguire e sanzionare eventuali violazioni; ma di consentire ad essi lo
svolgimento di un ruolo attivo in vista della realizzazione di standards elevati di
sicurezza .
(9)
L’assunzione di responsabilità ai fini della messa in circolazione di prodotti
sicuri si gioca tutta sul terreno dell’onere della prova, a dimostrazione del fatto
«che la società sta diventando sempre più attenta nel valutare il ruolo svolto
dagli agenti nel definire i comportamenti tesi a gestire il rischio per prevenire il
danno» , fino a selezionare un approccio precauzionale, quando nuove sco-
(10)
perte scientifiche rivelino l’insicurezza del prodotto anche dopo l’immissione al
commercio e, cioè, nonostante la sua conformità.
Più in generale, si ritiene che, «nel riferire determinati eventi a determinati
comportamenti, per poi affermare la responsabilità di chi ha agito, non può pre-
scindere dalle leggi di causalità fisica generalmente accettate che formano il
patrimonio comune di una società» , ma è la legislazione alimentare ad andare
(11)
oltre l’accertamento della prevedibilità riconducibile allo stato delle conoscenze
attraverso l’introduzione di coefficienti di rischio che comprendono «non sol-
tanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine
dell’alimento sulla salute della persona che lo consuma, ma anche su quella dei
discendenti» e anche i «probabili effetti tossici cumulativi di un alimento».
3. Itinerari della giurisprudenza e rilevanza dell’assetto organizzativo
nello svolgimento dell’attività
Tale cambiamento di prospettiva influenza decisamente anche la giurispru-
denza, come risulta a proposito della immissione in commercio di prodotti con-
tenenti peperoncino di provenienza indiana contaminati dalla presenza di resi-
dui e segnalati da un’allerta sanitaria ai fini del ritiro, che ribadisce la responsa-
bilità del venditore per non aver sottoposto le partite di spezie ad analisi di con-
trollo mirate e non semplicemente di routine. Richiamandosi al dovere di coope-
razione che ciascun contraente è tenuto a rispettare nell’interesse comune per la
corretta esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 1227, cod. civ., viene sta-
bilito l’ulteriore obbligo dell’acquirente di effettuare, a sua volta, tutti i controlli
(9) Cfr. regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari, su cui si veda C. LOSAVIO, Le regole comunitarie e nazionali
relative all’igiene dei prodotti, in Trattato di diritto agrario diretto da L. COSTATO, A. GERMANÒ, E.
ROOK BASILE, vol. III, Il diritto agroalimentare, cit., 2011, 183.
(10) Così G. CAPILLI, Gli obblighi di precauzione dell’impresa in La responsabilità d’impresa, a cura di G.
ALPA, G. CONTE, cit., 188.
(11) Così L. CORSARO, voce Responsabilità civile I) Diritto civile, in Enc. giur., vol. XXVI, Roma, 8.
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