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ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL’IMPRESA ALIMENTARE
E PROFILI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ
delle attività di produzione e di scambio, potrebbe ricavarsi che sia la normativa
rimediale a modellarsi a questa complessa pluralità, nel senso che sono le regole
del cibo, organizzate in ragione di valori e interessi, ad offrire puntuali indici di
interpretazione della responsabilità .
(4)
2. Modello organizzativo e sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
Insomma, nell’ambito di una filiera agro-alimentare sembra che possa par-
larsi di violazione di obblighi di controllo proporzionati all’allestimento di un
idoneo modello organizzativo.
Non sfugge, anche in altra prospettiva, che la svolta sia riconducibile
all’immissione al consumo di nuovi prodotti ottenuti a seguito dell’applicazione
delle più moderne tecnologie, in quanto capaci di produrre un generalizzato
miglioramento del benessere e dello stato di salute, ma anche una marcata pre-
occupazione per gli effetti non intenzionali oppure per i danni ritardati che si
presentano come conseguenza, a lungo termine, della relativa assunzione. È
facile constatare che, tra il momento in cui una determinata sostanza impiegata
nella preparazione di alimenti (ad esempio additivi, enzimi, solventi) viene pro-
dotta, quello in cui ne sia scoperta la pericolosità e quello in cui siano finalmente
adottati i necessari provvedimenti di ritiro dal mercato, possa intervenire un
intervallo di tempo non breve anche tenuto conto della condotta che i produt-
tori assumono al fine di programmare gli interventi richiesti da più approfondite
sperimentazioni scientifiche o, in alternativa, di occultare eventuali prove pre-
costituite a loro carico circa la conoscibilità di eventuali circostanze di rischio .
(5)
Non è discutibile, tra l’altro, l’affermazione che consente di pervenire ad
un giudizio di opportunità circa l’imposizione della diversa regola di responsa-
bilità, che «oggi la tecnica non accade come conseguenza delle azioni umane,
ma come risultato cumulativo delle proprie procedure, dove gli effetti si addi-
zionano in modo tale che gli esiti finali non sono più riconducibili agli agenti
iniziali. Ciò significa che l’effetto tecnico supera di gran lunga il sapere previ-
sionale, e questo è sufficiente per sottrarre all’uomo la possibilità di controllo
che egli presume di avere sulle conseguenze ultime dell’intervento tecnico sulla
natura» .
(6)
(4) In argomento, si rintracciano spunti in F. GIARDINA, La responsabilità civile del produttore di alimenti,
in Regole dell’agricoltura, regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore
a cura di M. GOLDONI, E. SIRSI, Pisa, 2005, 102.
(5) Spunti interessanti si rinvengono in N. COGGIOLA, voce Danno da progresso tecnologico,
in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg., Torino, 2011, 292-293.
(6) Così U. GALIMBERTI, L’usura della terra, Milano, 2014, 17.
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