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ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL’IMPRESA ALIMENTARE
                               E PROFILI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ




               delle attività di produzione e di scambio, potrebbe ricavarsi che sia la normativa
               rimediale a modellarsi a questa complessa pluralità, nel senso che sono le regole
               del cibo, organizzate in ragione di valori e interessi, ad offrire puntuali indici di
               interpretazione della responsabilità .
                                                 (4)


               2.  Modello organizzativo e sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
                    Insomma, nell’ambito di una filiera agro-alimentare sembra che possa par-
               larsi di violazione di obblighi di controllo proporzionati all’allestimento di un
               idoneo modello organizzativo.
                    Non  sfugge,  anche  in  altra  prospettiva,  che  la  svolta  sia  riconducibile
               all’immissione al consumo di nuovi prodotti ottenuti a seguito dell’applicazione
               delle più moderne tecnologie, in quanto capaci di produrre un generalizzato
               miglioramento del benessere e dello stato di salute, ma anche una marcata pre-
               occupazione per gli effetti non intenzionali oppure per i danni ritardati che si
               presentano come conseguenza, a lungo termine, della relativa assunzione. È
               facile constatare che, tra il momento in cui una determinata sostanza impiegata
               nella preparazione di alimenti (ad esempio additivi, enzimi, solventi) viene pro-
               dotta, quello in cui ne sia scoperta la pericolosità e quello in cui siano finalmente
               adottati i necessari provvedimenti di ritiro dal mercato, possa intervenire un
               intervallo di tempo non breve anche tenuto conto della condotta che i produt-
               tori assumono al fine di programmare gli interventi richiesti da più approfondite
               sperimentazioni scientifiche o, in alternativa, di occultare eventuali prove pre-
               costituite a loro carico circa la conoscibilità di eventuali circostanze di rischio .
                                                                                         (5)
                    Non è discutibile, tra l’altro, l’affermazione che consente di pervenire ad
               un giudizio di opportunità circa l’imposizione della diversa regola di responsa-
               bilità, che «oggi la tecnica non accade come conseguenza delle azioni umane,
               ma come risultato cumulativo delle proprie procedure, dove gli effetti si addi-
               zionano in modo tale che gli esiti finali non sono più riconducibili agli agenti
               iniziali. Ciò significa che l’effetto tecnico supera di gran lunga il sapere previ-
               sionale, e questo è sufficiente per sottrarre all’uomo la possibilità di controllo
               che egli presume di avere sulle conseguenze ultime dell’intervento tecnico sulla
               natura» .
                      (6)
               (4)  In argomento, si rintracciano spunti in F. GIARDINA, La responsabilità civile del produttore di alimenti,
                    in Regole dell’agricoltura, regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore
                    a cura di M. GOLDONI, E. SIRSI, Pisa, 2005, 102.
               (5)  Spunti interessanti si rinvengono in N. COGGIOLA, voce Danno da progresso tecnologico,
                    in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg., Torino, 2011, 292-293.
               (6)  Così U. GALIMBERTI, L’usura della terra, Milano, 2014, 17.

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