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EFFETTI ETICO-NORMATIVI NEL GIURAMENTO MILITARE




               compito di intervenire ed attivarsi per rimuovere ostacoli e disparità di natura
               sociale ed economica, affinché tutti i cittadini possano trovarsi nelle condizioni
               di realizzare pienamente se stessi e le proprie aspirazioni nella vita politica, eco-
               nomica e sociale del Paese. Quest’ultima declinazione del principio di uguaglian-
               za definisce quale sia l’approccio che il sistema Paese adotta nel bilanciare e com-
               pensare la libera iniziativa economica e le istanze sociali di pari opportunità e di
               eguali condizioni socio-economiche. Difatti, se la prima è indiscutibilmente un
               fattore in grado di approfondire le differenze, è altresì la spinta del progresso
               tanto  dello  Stato  quanto  della  società  e,  pertanto,  irrinunciabile;  invece,  nel
               secondo caso, è più opportuno configurare quelle stesse differenze come l’obiet-
               tivo di fondo che la Costituzione si impone in termini di ripianamento. Tale
               impostazione, dunque, lascia intendere quale sia la vera natura dei principi fon-
               damentali contenuti in Costituzione i quali riflettono e nella loro formulazione
               normativa e nel loro riscontro pratico, l’indole di “tendenziale applicazione”:
               cioè i principi, in quanto tali, in un’ottica squisitamente giuridica, si differenziano
               dalle norme in senso stretto, in accordo alle tesi maggiormente accreditate, pro-
               prio per l’assenza di una sanzione volta a garantirne una categorica applicazione.
                    La dilazione riguardante l’articolo 3 della Costituzione non rappresenta
               solo una discussione esemplificativa di uno dei principi su cui maggiormente si
               informa il nostro ordinamento giuridico, ma, in quanto tale è la premessa per
               cui possiamo fermamente sostenere che proprio nelle differenze, che anche
               uno stato democratico fisiologicamente contempla, risiede il campo di parago-
               ne che attiene l’analisi della formula del giuramento militare, formula che grava,
               per l’appunto, su coloro che intendono assumere attraverso quest’atto lo status
               militis, e continuando a gravare sugli stessi soggetti una volta divenuti agli effetti
               di legge Militari.
                    Guardando al dovere militare non si può trascurare il rapporto gerarchico
               (o  disciplinare)  come  rapporto  fondamentale  tra  i  soggetti  dell’ordinamento
               militare. Il Comandante e i suoi collaboratori sono entrambi nel dovere comu-
               ne, invisibile intermediario, dovere che ha per sue manifestazioni naturali, da un
               lato l’autorità, dall’altro l’obbedienza. Così il comando e l’obbedienza sono atti
               di uguale dignità poiché i due tratti non si differenziano per la loro natura, ma
               si assimilano per la rispettiva e medesima libera scelta di fondo.
                    che proprio lo Stato si obbliga a rispettare non coinvolgono l’insieme più ampio che univer-
                    salmente racchiude la categoria dell’uomo, e preferisce, anche per ragioni che vincolano lo
                    Stato al suo popolo, parlare esclusivamente di cittadini. Ciò nonostante, il legislatore, non
                    ignora la necessità di ordinare attraverso norme anche le categorie che nel concetto di cittadi-
                    no non vi rientrano, e, proprio nei settori del diritto che maggiormente esprimono la posizio-
                    ne di supremazia e il valore coercitivo di uno Stato, quale appunto il diritto penale e il diritto
                    amministravo, pone apposite tutele e limiti sia per il legislatore che per i diretti operatori del
                    diritto.

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