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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE


































                    Contemporaneamente, in Europa, in virtù della protezione ex lege intro-
               dotta con il Regolamento 2081/1992, la Corte di Giustizia veniva adita dalla
               Commissione Europea per un pronunciamento circa il venire meno agli obbli-
               ghi comunitari da parte della Germania, che si rifiutava formalmente di perse-
               guire come illecito, l’impiego nel suo territorio della denominazione «parme-
               san» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP
               «Parmigiano Reggiano». Questo avrebbe favorito l’usurpazione da parte di terzi
               della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario.
                    La Corte di Giustizia, si pronunciava nel merito nel 2008 , osservando
                                                                             (25)
               che l’utilizzazione del termine «parmesan» per formaggi che non sono confor-
               mi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», è lesiva della tutela rico-
               nosciuta dal regolamento n. 2081/92, “poiché ai fini della protezione si deve
               tenere conto anche della somiglianza concettuale idonea ad indurre il consuma-
               tore a prendere come immagine di riferimento un determinato prodotto”.
                    D’altra parte, però, la sentenza ponendo il debito di vigilanza non a carico
               dello Stato nel quale il prodotto ingannevole è prodotto, commercializzato o
               distribuito, ma a carico dello Stato produttore e custode della DOP o IGP,
               ebbe, in maniera indiretta, anche un altro merito ovvero quello di generare una
               discussione su quale modello dovesse essere adottato per l’applicazione di una
               corretta due diligence così come previsto dal regolamento.
               (25)  Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2008, C. 132-05.

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