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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE
A causa delle numerose vittime causate dal morbo, sono stati messi a nudo
tutti i limiti dello sviluppo superintensivo che si era ormai spinto fin troppo
(14)
oltre la “naturalità” della filiera agroalimentare, sino al punto di non ritorno di
una alimentazione di specie erbivore costituita da farine provenienti da carcasse
di animali della stessa specie.
Fu ben chiaro che a causa dello sviluppo delle aree geografiche interessate
dagli scambi commerciali, nessun stato membro si sarebbe più sentito al sicuro
riguardo alla salubrità dei prodotti alimentari e che quindi occorreva dotarsi sia
di un sistema di tracciabilità documentale che tenesse conto di questi scambi,
sia di un sistema rapido di allerta, in modo da eliminare immediatamente dal
mercato il prodotto nocivo.
L’Unione europea si prefiggeva chiaramente l’obiettivo di ristabilire la
fiducia dei consumatori nella politica di sicurezza alimentare dell’Unione euro-
pea, negli approvvigionamenti alimentari, nella scienza degli alimenti, nella nor-
mativa in materia alimentare e nei relativi controlli degli alimenti.
Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi che fu istituito, il Rapid
Alert System for Food and Feed, da cui l’acronimo RASFF, può essere correttamente
individuato come il primo Sistema Informativo Internazionale sulle frodi alimen-
tari quelle cosiddette di origine sanitaria o in danno alla salute dei consumatori.
(14) Se il problema fondamentale è quello di attenuare l’esasperazione delle colture agrarie intensive ed inquinanti -
vero attentato alla vita dell’uomo: la mucca pazza non meno di Chernobyl. Stefano MASINI, Giovanni Galloni
e l’esperienza dell’insegnamento del diritto agro ambientale, Aestimum, 74, giugno 2019, pagg. 115-127.
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