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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE




               composizione  qualitativa  merceologica  del  prodotto  a  valle  della  filiera,  ma
               anche attraverso l’imposizione di vincoli specifici sulla materia prima agricola e
               sulla sua trasformazione.
                    A partire dall’entrata in vigore di questo regolamento non sarà più possi-
               bile associare ad un alimento alcun toponimo o alcuna evocazione di territorio
               anche se questo è ottenuto in maniera autentica in quella zona geografica, a
               meno che non vi sia da parte del produttore l’adesione volontaria ad un sistema
               di controllo e di certificazione a garanzia del rispetto del disciplinare di produ-
               zione vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .
                                                                                     (17)
                    Da rilevare come l’introduzione di questo vincolo di “qualità geografica
               e/o dei territori”, avviene in un contesto temporale in cui il diritto alimen-
               tare  comunitario  sembrerebbe  invece  muovere  verso  la  standardizzazione
               processi produttivi in linea con gli articoli 16 (Libertà d’impresa), 35 (Tutela
               della  salute)  e  38  (Tutela  dei  consumatori),  del  Trattato  sul  funzionamento
               dell’Unione Europea e soprattutto in linea con il codice doganale che assegna
               l’origine geografica dei prodotti alimentari in base il criterio del Paese dove
               avviene l’ultima trasformazione sostanziale .
                                                           (18)
                    Il legislatore europeo sembra quasi che voglia esprimere una volontà di
               salvaguardare le produzioni locali dei vari Paesi membri, frutto delle diverse cul-
               ture e tradizioni europee, dallo Scotch whisky scozzese, alla Feta greca, anche
               superando notevoli resistenze culturali in seno alla Commissione tra i Paesi del
               Nord e del Sud Europa ma anche all’interno degli stessi Stati membri come si
               evince dalla recente sentenza della corte di Giustizia Europea che ha riguardato
               il formaggio spagnolo Queso manchego .
                                                   (19)
                    Le previsioni contenute nell’art. 13 del Regolamento 2081/92 possono, in
               definitiva, rappresentare una sorta di start up del diritto europeo sulla qualità in
               quanto, disponendo la protezione giuridica della “zona geografica di produzio-
               ne” dell’alimento e assegnando un bene pubblico ad una organizzazione di pro-
               duttori privati, segnano l’inizio di una forma nuova di diritto di proprietà intel-
               lettuale collettivo legato al cibo.

               (17)  Le denominazioni registrate sono tutelate contro: qualsiasi usurpazione, imitazione o evoca-
                    zione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una tra-
                    duzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tjpo», «metodo», «alla maniera», «imi-
                    tazione» o simili; articolo 13, Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.
               (18)  Arianna VETTOREL, L’indicazione obbligatoria relativa al Paese d’origine o al luogo di provenienza degli
                    alimenti: quale informazione?, anno VIII, numero 2, aprile-giugno 2014.
               (19)  Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudi-
                    ziale  proposta  dal  Tribunal  Supremo,  Spagna),  Fundación  Consejo  Regulador  de  la
                    Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL,
                    Juan Ramón Cuquerella Montagud (Causa C-614/17) (1).

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