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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE
composizione qualitativa merceologica del prodotto a valle della filiera, ma
anche attraverso l’imposizione di vincoli specifici sulla materia prima agricola e
sulla sua trasformazione.
A partire dall’entrata in vigore di questo regolamento non sarà più possi-
bile associare ad un alimento alcun toponimo o alcuna evocazione di territorio
anche se questo è ottenuto in maniera autentica in quella zona geografica, a
meno che non vi sia da parte del produttore l’adesione volontaria ad un sistema
di controllo e di certificazione a garanzia del rispetto del disciplinare di produ-
zione vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .
(17)
Da rilevare come l’introduzione di questo vincolo di “qualità geografica
e/o dei territori”, avviene in un contesto temporale in cui il diritto alimen-
tare comunitario sembrerebbe invece muovere verso la standardizzazione
processi produttivi in linea con gli articoli 16 (Libertà d’impresa), 35 (Tutela
della salute) e 38 (Tutela dei consumatori), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea e soprattutto in linea con il codice doganale che assegna
l’origine geografica dei prodotti alimentari in base il criterio del Paese dove
avviene l’ultima trasformazione sostanziale .
(18)
Il legislatore europeo sembra quasi che voglia esprimere una volontà di
salvaguardare le produzioni locali dei vari Paesi membri, frutto delle diverse cul-
ture e tradizioni europee, dallo Scotch whisky scozzese, alla Feta greca, anche
superando notevoli resistenze culturali in seno alla Commissione tra i Paesi del
Nord e del Sud Europa ma anche all’interno degli stessi Stati membri come si
evince dalla recente sentenza della corte di Giustizia Europea che ha riguardato
il formaggio spagnolo Queso manchego .
(19)
Le previsioni contenute nell’art. 13 del Regolamento 2081/92 possono, in
definitiva, rappresentare una sorta di start up del diritto europeo sulla qualità in
quanto, disponendo la protezione giuridica della “zona geografica di produzio-
ne” dell’alimento e assegnando un bene pubblico ad una organizzazione di pro-
duttori privati, segnano l’inizio di una forma nuova di diritto di proprietà intel-
lettuale collettivo legato al cibo.
(17) Le denominazioni registrate sono tutelate contro: qualsiasi usurpazione, imitazione o evoca-
zione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una tra-
duzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tjpo», «metodo», «alla maniera», «imi-
tazione» o simili; articolo 13, Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.
(18) Arianna VETTOREL, L’indicazione obbligatoria relativa al Paese d’origine o al luogo di provenienza degli
alimenti: quale informazione?, anno VIII, numero 2, aprile-giugno 2014.
(19) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudi-
ziale proposta dal Tribunal Supremo, Spagna), Fundación Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL,
Juan Ramón Cuquerella Montagud (Causa C-614/17) (1).
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