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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE
le tradizioni dei territori , hanno generato una notevole espansione delle espor-
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tazioni del nostro “Made in” che hanno oltrepassato la soglia dei quarantasei
miliardi nel 2020, nonostante la pandemia da Covid-19 (Fonte Ismea) .
(5)
Tale cambiamento nei consumi, e soprattutto il successo economico che
ne è derivato, non poteva non suscitare le attenzioni delle organizzazioni crimi-
nali considerata anche l’assenza di qualsiasi effetto deterrente della “normativa
groviera” del settore alimentare così definita, con simbolismo quanto mai ade-
guato alla materia di cui trattiamo, da Gian Carlo Caselli .
(6)
Questa delicata questione è stata al centro dei lavori, nel 2015, di una
Commissione incaricata dal Ministero della Giustizia di formulare delle propo-
ste per la riforma dei reati agroalimentari .
(7)
La Commissione partiva dall’assunto che non esisteva nel codice penale il
reato specifico di frode alimentare e che quindi ci fosse la necessità di aggior-
nare la suddetta normativa, anche in considerazione della scarsa efficacia del-
l’effetto deterrente indotto delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Altre criticità da considerare sono l’anacronistica classificazione merceo-
logica degli alimenti che, in qualche caso, è addirittura risalente a Regi decreti
legge del 1925 e la contemporanea impossibilità di autenticare con parametri
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ufficiali l’origine geografica certa degli alimenti, da utilizzare successivamente
nel processo penale.
Anche sul versante europeo, la discussione tra gli Stati membri e i com-
petenti uffici dell’Unione ha portato ad una evoluzione della definizione di
frode alimentare non più solo legata alla sicurezza igienico sanitaria delle catene
di approvvigionamento ma che tiene anche in considerazione gli aspetti legati
alla correttezza delle informazioni riportate nelle presentazioni degli alimenti
stessi (etichette, manifesti, web) giungendo a fissare i quattro criteri operativi
(4) I prodotti tipici sono oggi premiati dalla complessiva evoluzione dei consumi alimentari che sulla base di diver-
si ordini di motivazioni (dall’estremo edonistico fino a quello solidaristico o ispirato a motivazioni di ordine
politico- ideologico) risultano sempre più attenti alla dimensione del locale e della tradizione. Filippo
ORFINI, Giovanni BELLETTI, Andrea MARESCOTTI, Prodotti tipici e denominazioni geografiche stru-
menti di tutela e valorizzazione, in Quaderni Gruppo 2013, Edizioni Tellus, 2010.
(5) La bilancia agroalimentare nazionale nel 2020, Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare.
(6) Il comportamento criminale risponde alla regola del profitto a ogni costo, ma secondo criteri di razionalità. Il
delinquente, cioè, valuta la sua condotta alla luce dei benefici e dei costi prevedibili, sia economici sia ricolle-
gabili al rischio di punizione. Ora, se la bilancia fra i costi della seconda specie e i profitti pende decisamente
verso questi, il delinquente non attribuirà alla pena un significativo effetto deterrente. Gian Carlo CASELLI,
Stefano MASINI, C’è del marcio nel piatto, Piemme, 2018.
(7) Cristiano CUPELLI, Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in Diritto penale con-
temporaneo, dicembre 2015.
(8) Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, Repressione delle frodi nella preparazione e nel com-
mercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, (025U2033).
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