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             4.  La nascita del progetto Opson di cooperazione internazionale di polizia
                  Pur  non  necessitando,  la  sopracitata  norma,  di  ulteriori  provvedimenti
             nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, si è dovuto tuttavia attendere
             circa dodici anni per vedere nascere un adeguato sistema sanzionatorio e di
             controllo; e l’Italia ha senza dubbio il grosso merito di essere stata la prima in
             Europa a dotarsene.
                  Come Autorità competente in materia di vigilanza sulle produzioni certi-
             ficate  fu  designato  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali
             (MIPAAF), e come organi accertatori i Carabinieri del Comando politiche agri-
             cole alimentari unitamente al Corpo forestale dello Stato e l’Ispettorato centrale
             repressione frodi dei prodotti agroalimentari   .
                                                        (20) (21)
                  A distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del sistema sanzionatorio
             e dopo attenta analisi dell’impatto che i controlli avevano avuto sulle corrette
             pratiche produttive, sono gli stessi portatori di interesse (Consorzi di Tutela) a
             ritenere utile come enforcement l’inserimento nel codice penale di una norma con
             maggiore  effetto  deterrente  nel  contrasto  alla  contraffazione  che  la  tutela
             amministrativa  non  aveva  pienamente  assicurato.  L’inserimento  nel  codice
             penale dell’art. 517-quater  del 2019 mira a rafforzare la tutela penale delle indi-
                                     (22)
             cazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette, e colma una vaca-
             tio legis in considerazione del fatto che le condotte di contraffazione delle indi-
             cazioni geografiche non potevano, sino a quel momento, essere punite dall’art.
             473, non essendo né marchi né segni distintivi . Nella stessa legge del 2009
                                                          (23)
             vengono  inseriti  i  Delitti  contro  l’industria  e  il  commercio  nel  catalogo  dei
             cosiddetti “reati presupposto” inerenti alla responsabilità della persona giuridi-
             ca (art. 25-bis 1, D.Lgs. 231/01), in modo che la stessa possa rispondere di un
             reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa
             qualora ne venisse dimostrato l’interesse e il vantaggio come criteri oggettivi di
             imputazione della responsabilità dell’ente .
                                                    (24)
             (20)  D.M. 1° dicembre 2005, Disposizioni procedurali in applicazione del D.Lgs. 19 novembre
                  2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE)
                  n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
                  origine dei prodotti agricoli e alimentari», Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2005, n. 285.
             (21)  Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
                  regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
                  denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
             (22)  Art. 517-quater, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroali-
                  mentari.
             (23)  La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 473, 474
                  e 517-quater c.p.). Francesco CINGARI, Frodi agroalimentari profili giuridici e prospettive di tutela a
                  cura di Aldo NATALINI, Giuffrè Editore, 2018.
             (24)  Ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001.

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