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INSERTO
4. La nascita del progetto Opson di cooperazione internazionale di polizia
Pur non necessitando, la sopracitata norma, di ulteriori provvedimenti
nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, si è dovuto tuttavia attendere
circa dodici anni per vedere nascere un adeguato sistema sanzionatorio e di
controllo; e l’Italia ha senza dubbio il grosso merito di essere stata la prima in
Europa a dotarsene.
Come Autorità competente in materia di vigilanza sulle produzioni certi-
ficate fu designato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(MIPAAF), e come organi accertatori i Carabinieri del Comando politiche agri-
cole alimentari unitamente al Corpo forestale dello Stato e l’Ispettorato centrale
repressione frodi dei prodotti agroalimentari .
(20) (21)
A distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del sistema sanzionatorio
e dopo attenta analisi dell’impatto che i controlli avevano avuto sulle corrette
pratiche produttive, sono gli stessi portatori di interesse (Consorzi di Tutela) a
ritenere utile come enforcement l’inserimento nel codice penale di una norma con
maggiore effetto deterrente nel contrasto alla contraffazione che la tutela
amministrativa non aveva pienamente assicurato. L’inserimento nel codice
penale dell’art. 517-quater del 2019 mira a rafforzare la tutela penale delle indi-
(22)
cazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette, e colma una vaca-
tio legis in considerazione del fatto che le condotte di contraffazione delle indi-
cazioni geografiche non potevano, sino a quel momento, essere punite dall’art.
473, non essendo né marchi né segni distintivi . Nella stessa legge del 2009
(23)
vengono inseriti i Delitti contro l’industria e il commercio nel catalogo dei
cosiddetti “reati presupposto” inerenti alla responsabilità della persona giuridi-
ca (art. 25-bis 1, D.Lgs. 231/01), in modo che la stessa possa rispondere di un
reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa
qualora ne venisse dimostrato l’interesse e il vantaggio come criteri oggettivi di
imputazione della responsabilità dell’ente .
(24)
(20) D.M. 1° dicembre 2005, Disposizioni procedurali in applicazione del D.Lgs. 19 novembre
2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE)
n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari», Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2005, n. 285.
(21) Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
(22) Art. 517-quater, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroali-
mentari.
(23) La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 473, 474
e 517-quater c.p.). Francesco CINGARI, Frodi agroalimentari profili giuridici e prospettive di tutela a
cura di Aldo NATALINI, Giuffrè Editore, 2018.
(24) Ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001.
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