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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE
Lo scandalo assunse rapidamente una dimensione transnazionale, in quan-
to gli investigatori della Repressione frodi francese (DGCCRF) chiamati in
causa dalla stessa azienda svedese a causa della nazionalità francese dei sui for-
nitori, scoprirono una complessa rete che partendo dalla Romania al
Lussemburgo, passando per i Paesi Bassi e Cipro arrivava in Francia.
Nel 2019, l’ex direttore della compagnia, è stato condannato dal Tribunale
penale di Parigi a due anni di carcere con l’accusa, in accordo con un commer-
ciante olandese, di aver venduto, tra il 2012 e il 2013, più di cinquecento ton-
nellate di carne di cavallo dichiarandola falsamente come bovina alla società
produttrice di pasti pronti.
La rete di assistenza e di cooperazione europea denominata Food Fraud
Network (EU FFN), sino ad allora in fase progettuale, subisce un’accelerazione
nella gestazione e prende corpo nel 2013, sotto il coordinamento della
Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione
Europea (DG SANTE). La rete è costituita da autorità competenti designate da
ogni Stato Membro a cui si aggiunge Europol, per l’Italia vi fanno parte il
Ministero della Salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
con i loro dipartimenti specializzati nella verifica della filiera alimentare.
Questo network ha il compito precipuo di fornire assistenza amministrativa
finalizzata allo scambio di informazioni riguardanti le violazioni della legislazio-
ne alimentare all’interno della filiera di approvvigionamento.
Lo scambio di informazioni e di segnalazioni circa eventuali frodi alimen-
tari avviene dal 2015, attraverso il sistema di assistenza amministrativa e di coo-
perazione (AAC) all’interno del network Food Fraud sempre coordinato dagli uffi-
ci della Commissione europea.
Un paese membro dell’Unione europea può contattare le autorità compe-
tenti di un altro paese e scambiare le informazioni con gli opportuni protocolli
di sicurezza, al quale possono seguire azioni amministrative che possono con-
cludersi in sanzioni pecuniarie e o procedimenti giudiziari presso gli uffici giu-
diziari degli stati membri dove è stato accertata la frode alimentare.
Lo scambio informativo rappresenta, in definitiva, l’elemento essenziale
per l’efficacia delle indagini transnazionali e per la corretta valutazione del tipo
di frode.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30
settembre 2019 stabilisce alcune norme sul funzionamento del Sistema per il
trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di
sistema (Regolamento IMSOC).
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