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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE




                    Lo scandalo assunse rapidamente una dimensione transnazionale, in quan-
               to  gli  investigatori  della  Repressione  frodi  francese  (DGCCRF)  chiamati  in
               causa dalla stessa azienda svedese a causa della nazionalità francese dei sui for-
               nitori,  scoprirono  una  complessa  rete  che  partendo  dalla  Romania  al
               Lussemburgo, passando per i Paesi Bassi e Cipro arrivava in Francia.
                    Nel 2019, l’ex direttore della compagnia, è stato condannato dal Tribunale
               penale di Parigi a due anni di carcere con l’accusa, in accordo con un commer-
               ciante olandese, di aver venduto, tra il 2012 e il 2013, più di cinquecento ton-
               nellate di carne di cavallo dichiarandola falsamente come bovina alla società
               produttrice di pasti pronti.
                    La rete di assistenza e di cooperazione europea denominata Food Fraud
               Network (EU FFN), sino ad allora in fase progettuale, subisce un’accelerazione
               nella  gestazione  e  prende  corpo  nel  2013,  sotto  il  coordinamento  della
               Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione
               Europea (DG SANTE). La rete è costituita da autorità competenti designate da
               ogni  Stato  Membro  a  cui  si  aggiunge  Europol,  per  l’Italia  vi  fanno  parte  il
               Ministero della Salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
               con i loro dipartimenti specializzati nella verifica della filiera alimentare.
                    Questo network ha il compito precipuo di fornire assistenza amministrativa
               finalizzata allo scambio di informazioni riguardanti le violazioni della legislazio-
               ne alimentare all’interno della filiera di approvvigionamento.
                    Lo scambio di informazioni e di segnalazioni circa eventuali frodi alimen-
               tari avviene dal 2015, attraverso il sistema di assistenza amministrativa e di coo-
               perazione (AAC) all’interno del network Food Fraud sempre coordinato dagli uffi-
               ci della Commissione europea.
                    Un paese membro dell’Unione europea può contattare le autorità compe-
               tenti di un altro paese e scambiare le informazioni con gli opportuni protocolli
               di sicurezza, al quale possono seguire azioni amministrative che possono con-
               cludersi in sanzioni pecuniarie e o procedimenti giudiziari presso gli uffici giu-
               diziari degli stati membri dove è stato accertata la frode alimentare.
                    Lo scambio informativo rappresenta, in definitiva, l’elemento essenziale
               per l’efficacia delle indagini transnazionali e per la corretta valutazione del tipo
               di frode.
                    Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30
               settembre 2019 stabilisce alcune norme sul funzionamento del Sistema per il
               trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di
               sistema (Regolamento IMSOC).



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