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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE
La Commissione, in sintesi, si pone come autorità di governo atta a garantire
condizioni uniformi di esecuzione dei controlli e reputa opportuno poter rea-
gire, nel caso di gravi disfunzioni nel sistema di controllo di uno Stato membro,
con l’adozione di misure dirette a contenere o eliminare tali rischi dalla filiera
agroalimentare fino a quando lo Stato membro in questione non ponga rimedio
alle disfunzioni del sistema dei controlli.
Le conclusioni, pertanto, sembrano essere già scritte nella risoluzione,
almeno per quello che riguarda l’Italia, in quanto la conditio sine qua non della
riforma del sistema dei controlli agroalimentari prevede un’azione tesa a preve-
nire e a perseguire gli illeciti/reati commerciali attraverso il potenziamento
dell’azione ispettiva, con un “cambiamento di atteggiamento da parte delle
autorità competenti che dovrebbero passare da un approccio amministrativo a
un approccio di polizia sulla base dell’esperienze dell’Arma dei Carabinieri…”,
così come suggerisce lo stesso Parlamento europeo nel punto 53 della risolu-
zione.
Al punto 57 c’è un’esortazione a migliorare il coordinamento e la comu-
nicazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini sulle frodi alimen-
tari, in modo da aiutare gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contra-
stare il problema invitando la Commissione a istituire con urgenza un sistema
elettronico, basato sul sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi
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