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IL DIRITTO EUROPEO ALIMENTARE




































                    La Commissione, in sintesi, si pone come autorità di governo atta a garantire
               condizioni uniformi di esecuzione dei controlli e reputa opportuno poter rea-
               gire, nel caso di gravi disfunzioni nel sistema di controllo di uno Stato membro,
               con l’adozione di misure dirette a contenere o eliminare tali rischi dalla filiera
               agroalimentare fino a quando lo Stato membro in questione non ponga rimedio
               alle disfunzioni del sistema dei controlli.
                    Le  conclusioni,  pertanto,  sembrano  essere  già  scritte  nella  risoluzione,
               almeno per quello che riguarda l’Italia, in quanto la conditio sine qua non della
               riforma del sistema dei controlli agroalimentari prevede un’azione tesa a preve-
               nire  e  a  perseguire  gli  illeciti/reati  commerciali  attraverso  il  potenziamento
               dell’azione  ispettiva,  con  un  “cambiamento  di  atteggiamento  da  parte  delle
               autorità competenti che dovrebbero passare da un approccio amministrativo a
               un approccio di polizia sulla base dell’esperienze dell’Arma dei Carabinieri…”,
               così come suggerisce lo stesso Parlamento europeo nel punto 53 della risolu-
               zione.
                    Al punto 57 c’è un’esortazione a migliorare il coordinamento e la comu-
               nicazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini sulle frodi alimen-
               tari, in modo da aiutare gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contra-
               stare il problema invitando la Commissione a istituire con urgenza un sistema
               elettronico, basato sul sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi


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