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                  Il  network si giova, altresì, della collaborazione scientifica del  EC
             Knowledge Centre for Food Fraud il quale fornisce il qualificato supporto tecnico
             essenziale  per  l’autenticazione  della  qualità  degli  alimenti  circolanti
             nell’Unione europea.


             7.  Conclusioni
                  I due regolamenti cardine europei degli inizi degli Novanta hanno scritto
             le regole sulle quali si basa la Dop-Economy : il sistema economico del compar-
                                                     (31)
             to agroalimentare e vitivinicolo a indicazione geografica che connette il territo-
             rio con l’alimento.
                  Oggi il quadro della legislazione europea è completato con il diritto del
             consumatore a non essere ingannato dall’etichettatura, sancito con le previ-
             sioni contenute nel Regolamento sulle pratiche leali d’informazione, in quan-
             to  le  indicazioni  sugli  alimenti  non  devono  indurre  in  errore  per  quanto
             riguarda le caratteristiche dell’alimento, in particolare: la natura, l’identità, le
             proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese
             d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produ-
             zione .
                  (32)
                  Nel 2016 il Parlamento Europeo con la risoluzione 2016/C 482/04  ha
                                                                                   (33)
             stimolato la Commissione Europea a perseguire e a impedire la commercializ-
             zazione dei prodotti immessi sul mercato con una denominazione deliberata-
             mente  errata  o  ingannevole,  giacché  anche  questa  pratica  è  da  considerarsi
             come una forma di frode alimentare.
                  Di conseguenza l’Unione Europea ha ravvisato la necessità di riformare
             l’area dei controlli in ogni Stato membro attraverso la designazione di autorità
             competenti che agiscano nel pubblico interesse, che siano adeguatamente finan-
             ziate e attrezzate e che offrano garanzie di imparzialità e professionalità, intra-
             prendendo ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della
             non conformità rilevata nonché per stabilire le responsabilità dell’operatore .
                                                                                      (34)
             (31)  https://www.gamberorosso.it/notizie/la-dop-economy-un-settore-da-oltre-16-miliardi-di-euro/.
             (32)  Art. 7, Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 otto-
                  bre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
             (33)  Crisi alimentare, frode nella catena alimentare e relativi controlli, Risoluzione del Parlamento
                  europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro
                  controllo, (2013/2091-INI).
             (34)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, rela-
                  tivo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
                  legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
                  sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti.

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