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             modello cosiddetto di autonormazione ; si tratta di quello stesso pregiudizio
                                                  (19)
             che, esemplificando, spinge i giudici a diffidare, nel diverso ma non così lontano
             campo della responsabilità penale del medico, di linee guida e buone pratiche
             accreditate dalla comunità scientifica e che, nel processo di accertamento della
             cosiddetta  colpa  di  organizzazione,  porta  a  svilire  la  caratura  esimente  dei
             modelli organizzativi .
                                 (20)
                  Infine, si è pure osservato come una riforma siffatta potrebbe esporsi a
             dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3, Cost., sotto il pro-
             filo dell’uguaglianza-ragionevolezza, «non permettendo - tra le altre cose - ad
             altre omologhe imprese di piccole dimensioni attive in campi differenti da quel-
             lo agro-alimentare di beneficiare del medesimo regime semplificato per l’ado-
             zione di procedure preventive della commissione di reati» ; in questo caso, si
                                                                     (21)
             può auspicare che la disciplina semplificata, plasmata sulle peculiarità del settore
             di riferimento, sia, all’esito di un valido test nel delicato ambito agro-alimentare,
             generalizzata ed estesa ad altri altrettanto rilevanti campi dell’attività economica,
             così superando per espansione e in bonam partem i supposti tratti di irragionevo-
             lezza, connessi alla potenziale applicazione alle sole imprese operanti nel campo
             agro-alimentare della disciplina più favorevole .
                                                         (22)


             6.  Considerazioni conclusive
                  Abbozzando, a questo punto, una conclusione, necessariamente provvisoria
             in attesa degli ulteriori sviluppi, può dirsi che le scelte operate nel d.d.l. A.C. 2427
             appaiono nel complesso condivisibili e coerenti con le istanze della riforma.
                  L’analisi sin qui compiuta lascia infatti trasparire, oltre al notevole impe-
             gno che ha accompagnato i lavori nello sforzo di coniugare le (talora inevitabili)
             esigenze di anticipazione della soglia di tutela con le (altrettanto insopprimibili)
             istanze di salvaguardia dei diritti e delle garanzie tanto degli individui quanto
             delle imprese (principali destinatari dei precetti), il favore per un modello nor-
             mativo di forte contrasto a quelle (e solo a quelle) imprese che, non rispettando
             regole e princìpi di corretta gestione e sicurezza, si collochino volontariamente
             fuori dal mercato legale, in smaccata antitesi col propugnato modello di com-
             petizione virtuosa cui il nostro Paese nel settore agro-alimentare può e deve,
             storicamente e giuridicamente, aspirare.
             (19)  Sul tema, per tutti, C. PIERGALLINI, Autonormazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 2015, 261 ss.
             (20)  C. CUPELLI, L’anamorfosi dell’art. 590-sexies c.p. L’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ e i pro-
                  blemi irrisolti dell’imperizia medica dopo le Sezioni unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1969, 1973 ss.
             (21)  G. AMARELLI, Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una
                  razionalità inesistente, cit., 21.
             (22)  C. CUPELLI, La riforma dei reati agroalimentari: la responsabilità degli enti e i meccanismi estintivi, cit., 54.

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