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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE
l’allestimento di mezzi o attività organizzate - l’applicazione anche delle sanzio-
ni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001; è inoltre sempre
disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività qualora l’ente o una
sua unità organizzativa siano stabilmente o prevalentemente utilizzati per la
commissione di tali reati, senza che l’ente stesso abbia la possibilità di ripara-
zione delle conseguenze del reato.
Il secondo (art. 25-bis.3) estende, al comma 1, la responsabilità ammini-
strativa anche a taluni delitti di comune pericolo contro la salute pubblica con-
tenuti nel Capo II del Titolo VI del Libro Secondo del codice penale, come
modificato dall’articolo 1 del disegno di legge.
Il riferimento è, nel dettaglio, all’epidemia (art. 438, inserito tra gli emen-
damenti approvati in Commissione Giustizia il 3 novembre 2020), all’avvelena-
mento di acque o di alimenti (art. 439), alla contaminazione, adulterazione o
corruzione di acque, alimenti o medicinali (art. 440), all’importazione, esporta-
zione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o
acque pericolosi (art. 440-bis), all’omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque
pericolosi (art. 440-ter), alle informazioni commerciali ingannevoli o pericolose
(art. 440-quater), ai delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452) e al disastro
sanitario (art. 445-bis). La commissione di tali delitti, punita con sanzioni pecu-
niarie, comporta anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività. Il comma 2, poi,
estende la responsabilità in relazione ai delitti previsti dall’art. 5 commi 1 e 2
della legge n. 283/1962 (anch’esso oggetto di modifica all’art. 6 del d.d.l.), sta-
bilendo la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’eserci-
zio dell’attività fino a sei mesi. Infine, come per le frodi in commercio di pro-
dotti alimentari, il comma 3 dispone l’interdizione definitiva dall’esercizio del-
l’attività nei casi in cui l’ente sia stabilmente utilizzato per la commissione di tali
reati.
Non può non rilevarsi come ricomprendere nel Catalogo 231 tanto le fat-
tispecie fraudolente poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari quan-
to i delitti a salvaguardia della salute e della sicurezza sia espressione delle
moderne scelte politico-criminali e della linea dinamica perseguita dalla riforma:
sicurezza alimentare e lealtà economica, i due cardini classici della tutela del set-
tore, non sono (e non possono essere trattati come) beni separati, distinti e
distanti, dal momento che finiscono per intersecarsi nell’obiettivo comune - in
un caso in primo piano, nell’altro sullo sfondo - di tutelare e garantire il consu-
matore e dunque il singolo individuo .
(12)
(12) C. CUPELLI, La riforma dei reati agroalimentari: la responsabilità degli enti e i meccanismi estintivi,
cit., 51.
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