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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE




               l’allestimento di mezzi o attività organizzate - l’applicazione anche delle sanzio-
               ni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001; è inoltre sempre
               disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività qualora l’ente o una
               sua  unità  organizzativa  siano  stabilmente  o  prevalentemente  utilizzati  per  la
               commissione di tali reati, senza che l’ente stesso abbia la possibilità di ripara-
               zione delle conseguenze del reato.
                    Il secondo (art. 25-bis.3) estende, al comma 1, la responsabilità ammini-
               strativa anche a taluni delitti di comune pericolo contro la salute pubblica con-
               tenuti nel Capo II del Titolo VI del Libro Secondo del codice penale, come
               modificato dall’articolo 1 del disegno di legge.
                    Il riferimento è, nel dettaglio, all’epidemia (art. 438, inserito tra gli emen-
               damenti approvati in Commissione Giustizia il 3 novembre 2020), all’avvelena-
               mento di acque o di alimenti (art. 439), alla contaminazione, adulterazione o
               corruzione di acque, alimenti o medicinali (art. 440), all’importazione, esporta-
               zione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o
               acque pericolosi (art. 440-bis), all’omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque
               pericolosi (art. 440-ter), alle informazioni commerciali ingannevoli o pericolose
               (art. 440-quater), ai delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452) e al disastro
               sanitario (art. 445-bis). La commissione di tali delitti, punita con sanzioni pecu-
               niarie, comporta anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività. Il comma 2, poi,
               estende la responsabilità in relazione ai delitti previsti dall’art. 5 commi 1 e 2
               della legge n. 283/1962 (anch’esso oggetto di modifica all’art. 6 del d.d.l.), sta-
               bilendo la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’eserci-
               zio dell’attività fino a sei mesi. Infine, come per le frodi in commercio di pro-
               dotti alimentari, il comma 3 dispone l’interdizione definitiva dall’esercizio del-
               l’attività nei casi in cui l’ente sia stabilmente utilizzato per la commissione di tali
               reati.
                    Non può non rilevarsi come ricomprendere nel Catalogo 231 tanto le fat-
               tispecie fraudolente poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari quan-
               to  i  delitti  a  salvaguardia  della  salute  e  della  sicurezza  sia  espressione  delle
               moderne scelte politico-criminali e della linea dinamica perseguita dalla riforma:
               sicurezza alimentare e lealtà economica, i due cardini classici della tutela del set-
               tore, non sono (e non possono essere trattati come) beni separati, distinti e
               distanti, dal momento che finiscono per intersecarsi nell’obiettivo comune - in
               un caso in primo piano, nell’altro sullo sfondo - di tutelare e garantire il consu-
               matore e dunque il singolo individuo .
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               (12)  C. CUPELLI, La riforma dei reati agroalimentari: la responsabilità degli enti e i meccanismi estintivi,
                    cit., 51.

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