Page 60 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 60

INSERTO




                  In questa prospettiva, si inquadra a pieno titolo la necessità di implemen-
             tare la responsabilità da reato degli enti, allo stato relegata in un ambito appli-
             cativo marginale e circoscritto.
                  Tale istanza si fonda su una duplice, condivisa premessa: da un lato, la
             presa d’atto che, nell’attuale dimensione degli scambi commerciali, la forma
             societaria rappresenta ormai il principale referente criminologico, tanto da ren-
             dere improcrastinabile soddisfare l’esigenza di colmare il vulnus di tutela dovu-
             to al mancato inserimento delle fattispecie poste a tutela di salute e sicurezza
             alimentare nel novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, non
             potendosi ritenere appagante la possibilità di fare ricorso alla discutibile poten-
             zialità espansiva del richiamo ai reati associativi contenuto all’art. 24-ter ; dal-
                                                                                  (2)
             l’altro, l’inadeguatezza dell’attuale assetto normativo di contrasto alle frodi ali-
             mentari nel contesto della criminalità d’impresa .
                                                          (3)


             2.  L’art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231 del 2001 e i limiti dell’attuale disciplina
                  Prima di approfondire il profilo legato alle prospettive di riforma, occorre
             riepilogare i termini del contesto normativo vigente.
                  Come è noto, a oggi, la responsabilità amministrativa da reato agro-ali-
             mentare è prevista - per effetto dell’art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231/2001, introdot-
             to dall’art. 15 della legge n. 99/2009, al fine di contrastare il fenomeno della
             contraffazione (non solo alimentare) - con esclusivo riguardo ai reati presuppo-
             sto  ravvisabili  nel  settore  merceologico  agro-alimentare  ricompresi  nel  capo
             codicistico dei «delitti contro l’industria e il commercio». Più nel dettaglio, sono
             stabilite:
                  a)sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote nel caso di commissione
             dei reati di turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), di frode
             nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), di vendita di sostanze non genuine
             come genuine (art. 516 c.p.), di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
             (art. 517 c.p.), di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
             proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) e di contraffazione di indicazioni geogra-
             fiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);


             (2)  Nel senso dell’esclusione, in giurisprudenza, ad esempio Cass., Sez. Sesta, 20 dicembre 2013,
                  n. 3635.
             (3)  Per un approfondimento di carattere generale delle linee di tendenza del diritto penale nel
                  contesto  agro-alimentare,  si  rinvia  al  denso  ed  esaustivo  contributo  di  A.  GARGANI,
                  L’evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare, in Illeciti punitivi in materia agro-alimentare,
                  cit., 3 ss.; sulla più specifica tematica oggetto delle presenti riflessioni, sia consentito il rinvio
                  a C. CUPELLI, La responsabilità amministrativa degli enti da reato agro-alimentare, ivi, 261 ss.

             58
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65