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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
                        E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI




                    Il richiesto dolo specifico potrebbe essere escluso nel caso in cui il distri-
               butore dell’alimento contraffatto agisca al di fuori del circuito commerciale e
               lontano da ogni corrispettivo economico (es. distribuzione a popolazioni indi-
               genti a scopo di beneficenza) .
                                            (66)
                    La diversa configurazione del nesso psichico nei due commi - oltre a con-
               fermare la natura autonoma dei due reati  - è coerente con la diversità onto-
                                                       (67)
               logica delle fattispecie di reato ivi tipizzate, scalarmente: data la «distanza» delle
               condotte diffusive del comma 2 rispetto all’episodio-base del comma 1, il legi-
               slatore ha inserito, in funzione di ulteriore offesa, il dolo specifico di profitto,
               in modo da «compensare» questa lontananza autoriale dal fatto contraffattivo
               ovvero alterativo con un’ulteriorità finalistica direzionata psichicamente su un
               obiettivo di profitto non richiesto oggettivamente. Si noti, peraltro, che nell’ipo-
               tesi incriminatrice del comma 2 si presuppone sempre la consapevolezza da
               parte del reo della precedente contraffazione o alterazione ad opera di altro
               soggetto, nonché la coscienza della provenienza della merce da un precedente
               episodio delittuoso di contraffazione avvenuto in altro ambito territoriale .
                                                                                      (68)
                    In entrambi i delitti, in ogni caso, è richiesta la consapevolezza (o conosci-
               bilità) in capo all’agente che l’indicazione geografica o la denominazione di ori-
               gine è stata registrata nelle forme di legge o comunque riceve tutela dalle leggi
               nazionali o internazionali.


               5.  Profili sanzionatori e circostanziali, confisca e responsabilità dell’ente
                    La cornice edittale è fissata solo nei limiti massimi: il reato è punito con-
               giuntamente con la reclusione (da quindici giorni: art. 23, comma 1, c.p.) fino a
               due anni e con la multa (da cinquanta euro: art. 24, comma 1, c.p.) fino a ven-
               timila  euro.  Il  compasso  edittale  consente  l’applicabilità  dei  nuovi  istituti
               «deflattivi» della messa alla prova (art. 168-bis c.p.) e della particolare tenuità del
               fatto (art. 131-bis c.p.), mentre non consente l’adozione di alcuna misura (pre-
               cautelare, cautelare o interdittiva).
                    Quanto al regime circostanziale, il legislatore del 2009 è sembrato essersi
               reso conto della contiguità del fenomeno contraffattivo con la realtà di criminalità
               (66)  PESCE, op. ult. cit., 352.
               (67)  Tuttavia secondo BRICCHETTI, PISTORELLI, Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia, cit.,
                    XXXV, il legislatore ha inteso qualificare distintamente le due ipotesi di reato, al solo fine di
                    raggruppare  in  modo  autonomo  le  sole  specifiche  fattispecie  per  la  cui  consumazione  è
                    richiesto il dolo specifico di profitto.
               (68)  Tale fattispecie potrebbe fare ipotizzare a carico dell’agente, anche se solo distributore com-
                    merciale del prodotto contraffatto, il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.: in termini
                    PESCE, loc. ult. cit.

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