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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Il richiesto dolo specifico potrebbe essere escluso nel caso in cui il distri-
butore dell’alimento contraffatto agisca al di fuori del circuito commerciale e
lontano da ogni corrispettivo economico (es. distribuzione a popolazioni indi-
genti a scopo di beneficenza) .
(66)
La diversa configurazione del nesso psichico nei due commi - oltre a con-
fermare la natura autonoma dei due reati - è coerente con la diversità onto-
(67)
logica delle fattispecie di reato ivi tipizzate, scalarmente: data la «distanza» delle
condotte diffusive del comma 2 rispetto all’episodio-base del comma 1, il legi-
slatore ha inserito, in funzione di ulteriore offesa, il dolo specifico di profitto,
in modo da «compensare» questa lontananza autoriale dal fatto contraffattivo
ovvero alterativo con un’ulteriorità finalistica direzionata psichicamente su un
obiettivo di profitto non richiesto oggettivamente. Si noti, peraltro, che nell’ipo-
tesi incriminatrice del comma 2 si presuppone sempre la consapevolezza da
parte del reo della precedente contraffazione o alterazione ad opera di altro
soggetto, nonché la coscienza della provenienza della merce da un precedente
episodio delittuoso di contraffazione avvenuto in altro ambito territoriale .
(68)
In entrambi i delitti, in ogni caso, è richiesta la consapevolezza (o conosci-
bilità) in capo all’agente che l’indicazione geografica o la denominazione di ori-
gine è stata registrata nelle forme di legge o comunque riceve tutela dalle leggi
nazionali o internazionali.
5. Profili sanzionatori e circostanziali, confisca e responsabilità dell’ente
La cornice edittale è fissata solo nei limiti massimi: il reato è punito con-
giuntamente con la reclusione (da quindici giorni: art. 23, comma 1, c.p.) fino a
due anni e con la multa (da cinquanta euro: art. 24, comma 1, c.p.) fino a ven-
timila euro. Il compasso edittale consente l’applicabilità dei nuovi istituti
«deflattivi» della messa alla prova (art. 168-bis c.p.) e della particolare tenuità del
fatto (art. 131-bis c.p.), mentre non consente l’adozione di alcuna misura (pre-
cautelare, cautelare o interdittiva).
Quanto al regime circostanziale, il legislatore del 2009 è sembrato essersi
reso conto della contiguità del fenomeno contraffattivo con la realtà di criminalità
(66) PESCE, op. ult. cit., 352.
(67) Tuttavia secondo BRICCHETTI, PISTORELLI, Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia, cit.,
XXXV, il legislatore ha inteso qualificare distintamente le due ipotesi di reato, al solo fine di
raggruppare in modo autonomo le sole specifiche fattispecie per la cui consumazione è
richiesto il dolo specifico di profitto.
(68) Tale fattispecie potrebbe fare ipotizzare a carico dell’agente, anche se solo distributore com-
merciale del prodotto contraffatto, il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.: in termini
PESCE, loc. ult. cit.
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