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             vigilanza sulle denominazioni protette ai sensi dell’art. 53 della legge 24 aprile
             1998, n. 128 , a fronte di illeciti (materialmente) commessi dai consorziati.
                        (49)
                  La rubrica legis si riferisce, propriamente, solo alla prima incriminazione, che
             al comma 1 punisce due distinte condotte direttamente lesive del bene giuridico
             protetto e riferite alla fase creativa dei prodotti : la contraffazione e l’alterazione
                                                          (50)
             delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di prodotti agroalimentari
             titolati. Secondo la dottrina è (solo) con questa (prima) incriminazione che il legi-
             slatore del 2009 ha colmato il vuoto di tutela a protezione della provenienza e
             della qualità dei prodotti agroalimentari: infatti poiché - come già detto - le deno-
             minazioni di origine e le indicazioni geografiche tecnicamente non sono né mar-
             chi né altri segni distintivi, la loro contraffazione non poteva essere sanzionata ai
             sensi dell’art. 473 c.p., a meno di non incorrere in un’ipotesi - vietata - di analogia
             in malam partem . Dunque, l’art. 517-quater, comma 1, c.p., nel coniare una nuova
                          (51)
             ipotesi di reato, ha dato più incisiva attuazione alle previsioni degli artt. 29 e 30
             CPI, il primo dei quali protegge le indicazioni geografiche e le denominazioni di
             origine, il secondo sancisce il divieto di uso ingannevole o falso di tali indicazioni
             geografiche, la cui inosservanza - fino al 2009 - era sanzionata solo in via ammi-
             nistrativa ai sensi dell’art. 127, comma 2, CPI .
                                                        (52)
                  Passando  all’analisi  delle  singole  condotte  punite  dal  comma  1  dell’art.
             517-quater c.p., la contraffazione consiste nell’abusiva riproduzione integrale delle
             DOP o IGP ovvero nella loro manipolazione integrale , determinando una
                                                                   (53)
             confondibilità totale del prodotto rispetto a quello genuino .
                                                                      (54)
                  L’alterazione - nota modale meno pervasiva, tratta da altre fattispecie codi-
             cistiche  ed inserita nel corso dell’iter parlamentare - consiste invece in una
                    (55)
             (49)  Recante «Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità»,
                  come sostituito dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in G.U. n. 13 del 18 gennaio
                  2000, Supplemento ordinario n. 15.
             (50)  Così D’ANDREA, op. cit., 932.
             (51)  MADEO, op. cit., 17; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Bologna, 2012, 685.
             (52)  MADEO, Lotta alla contraffazione, cit., 18. Tale norma punisce, con una sanzione amministrativa
                  pecuniaria, l’apposizione su un oggetto di parole o indicazioni non corrispondenti al vero,
                  tendenti a far credere che quello sia protetto da topografia.
             (53)  È DOP es. la denominazione «Mozzarella di bufala campana» ma non la denominazione
                  «Mozzarella di bufala», che può contraddistinguere legittimamente prodotti non DOP.
             (54)  Secondo Cass. Sez. Quinta Pen. 2 dicembre 2004, n. 46833, D’Eustacchio, in Giur. it., 2005,
                  1697, con nota di MORONE, Contraffazione di marchio ed oggetto della tutela penale, in seno all’art.
                  473 c.p. tale valutazione deve essere condotta «sulla base di un esame sintetico, che tenga
                  conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi, ma soprattutto dell’impressione di
                  insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato».
             (55)  Ad es. in seno all’art. 473, comma 2, c.p., del pari novellato, per esprimere la modificazione par-
                  ziale di un marchio genuino, ottenuta mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitu-
                  tivi marginali; oppure, in materia di falsi materiali, nell’ambito degli artt. 476, comma 1, e 477,

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