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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
                        E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI




               modificazione parziale o nell’imitazione fraudolenta con capacità ingannatoria
               delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine attraverso l’elimi-
               nazione o l’aggiunta di elementi costitutivi marginali. Quanto alla fattispecie cri-
               minosa del comma 2, essa sanziona ellitticamente diverse condotte afferenti la
               successiva fase di commercializzazione del prodotto contraffatto o alterato; essen-
               do note verbali alternative, la loro eventuale contestuale realizzazione non dà vita
               ad una pluralità di reati, bensì ad un’unica violazione della norma incriminatrice:
                      l’introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  che  si  sostanzia
               nell’importazione ;
                                 (56)
                      la detenzione per la vendita , da intendersi a titolo oneroso, desumibile
                                              (57)
               dalle modalità concrete;
                      la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori , che esclude la rilevanza
                                                                  (58)
               della mera giacenza in magazzino dei prodotti contraffatti o alterati ;
                                                                                 (59)
                      la  messa  comunque  in  circolazione,  comprensiva  residualmente  di  tutte  le
               ipotesi di immissione sul mercato con modalità diverse dal commercio ed anche
               a titolo gratuito .
                              (60)
                    In dottrina si è sottolineato che le condotte qui tipizzate, a differenza di
               quelle del primo comma, erano in larga parte già punibili in base al più generico
               reato di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.) , sicché la soprav-
                                                                        (61)
               venuta scelta di incriminarle autonomamente, e in modo specifico, riflette la
               volontà del legislatore del 2009 di reprimere più severamente ogni forma di
               commercializzazione di beni di consumo contraffatti, quali gli alimenti prove-
               nienti dall’attività agricola .
                                        (62)
                    Le condotte del comma 2 hanno ad oggetto «i medesimi prodotti [agroalimen-
               tari] con denominazioni contraffatte».

                    comma 1, c.p., ove analogamente indica la modifica di un documento preesistente genuino,
                    mediante l’aggiunta, sostituzione o soppressione di alcune parti costitutive. Di recente il termine
                    è stato mutuato anche nell’art. 495-ter c.p. per punire le condotte (a forma libera) di «alterazione»
                    di parti del corpo a fini identificativi: per un’esegesi sul punto v. NATALINI, Le altre modifiche al
                    codice penale: falsità personali, omicidio volontario aggravato ed attenuanti generiche, in SCALFATI (a cura di),
                    Il decreto sicurezza. D.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008, Torino, 2008, 86.
               (56)  Come ad es. negli artt. 453, comma 1, n. 3, 459, comma 1, 474, comma 1, c.p.
               (57)  Prodromica rispetto alle altre condotte ma già costituente reato.
               (58)  Condotta di difficile comprensione per GUALTIERI, Sub art. 517-quater c.p., cit., 2576.
               (59)  Così MANCA, op. cit., 46 secondo cui si è voluto escludere altre forme di messa in vendita e
                    di detenzione per la vendita.
               (60)  Come es. nell’art. 474, comma 2, c.p.
               (61)  Oppure, limitatamente al caso in cui la denominazione o l’indicazione falsa fosse italiana, in
                    base a quello di false o fallaci indicazioni di provenienza od origine di cui all’art. 4, comma
                    49, della legge n. 350/2003.
               (62)  In questo caso, infatti, oltre alla fiducia dei consumatori, può essere messo a rischio l’ulteriore
                    bene della salute: così MADEO, loc. ult. cit.; FIANDACA, MUSCO, loc. ult. cit.

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