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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
                        E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI




               richiamata, l’intervento della disciplina extrapenale unionale - come a sua volta
               interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE  - oltre a determi-
                                                                        (37)
               nare una diversa applicazione della fattispecie, si presta a produrre «effetti esten-
               sivi dell’incriminazione, senza violare il principio di legalità» .
                                                                         (38)
                    In altri termini, così come è stata ritenuta ammissibile in dottrina  una
                                                                                     (39)
               rilettura espansiva delle incriminazioni incentrate sul concetto (normativo) di
               «alimento» o di «sostanza destinata all’alimentazione» dopo che il regolamento (CE)
               n.  178/2002  ne  ha  proposto  una  definizione  più  ampia  rispetto  a  quella
                                                                        (40)
               «domestica»,  analogamente  appare  percorribile  l’interpretazione  estensiva  -
               come tale consentita all’interprete penale - che reputa configurabile il reato di
               contraffazione o alterazione di DOP e IGP anche nel caso di violazione del
               relativo disciplinare - come normato dalle fonti eurounitarie - «con riferimento alle
               materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali
               caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto», costituenti il
               contenuto minimo indefettibile del disciplinare medesimo.


               (37)  Si veda ad esempio Corte di Giustizia CE 20 maggio 2003, in causa C-108/01, Consorzio pro-
                    sciutto di Parma c. Asda Store lsd, par. 29, in Dir. giur. agr. amb., 2003, con nota di COSTATO,
                    Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco, nel senso che il fatto di subor-
                    dinare l’uso della DOP «Prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette alla
                    condizione che le operazioni di affettamento e confezionamento siano eseguite nella zona di
                    produzione può essere compatibile con la disposizione dell’art. 29 CE, come interpretata
                    dalla stessa Corte di giustizia. Cfr. altresì Corte di giustizia UE, Sez. Seconda, 20 dicembre 2017,
                    in causa C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vi de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistung-GmbH
                    & Co. OHG ed a., secondo cui l’utilizzo di una DOP come parte di una denominazione con
                    la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di pro-
                    duzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo (nella
                    specie «Champagner Sorbet»), costituisce uno sfruttamento della notorietà di una DOP, ai
                    sensi dell’art. 118-quaterdecies, par. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 1234/2007, come modi-
                    ficato dal regolamento n. 491/2009, e dell’art. 103, par. 2, lett. a), ii), del regolamento n.
                    1308/2013, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un
                    gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione. Si
                    veda altresì VENTURA, Protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimen-
                    tari, in Dir. com. scambi internaz., 2003, 331.
               (38)  MAZZINI, Prevalenza del diritto comunitario sul diritto penale interno ed effetti nei confronti del reo, in
                    Dir. Unione europea, 2000, 373.
               (39)  MARTUFI, op. cit., 711, note 69 e 70.
               (40)  Estesa anche agli esemplari viventi di talune specie animali «destinate al consumo umano»,
                    dilatando così l’ambito operativo delle principali fattispecie codicistiche e della legislazione
                    complementare, fino a ricomprendervi fatti in precedenza leciti: es. la contravvenzione ex art.
                    5, lett. b), della legge n. 283/1962 che vieta la detenzione per il commercio di alimenti in cat-
                    tivo stato di conservazione, che è stata estesa anche ai molluschi bivalvi vivi destinati al con-
                    sumo umano a seguito dell’ampliamento a questa categoria di alimenti delle prescrizioni igie-
                    nico-sanitarie relative alla conservazione dei prodotti di origine animale. Cfr. regolamento
                    (CE) n. 853/2004, allegato I, punto 8.1. Sul punto vedi DE LIBERO, Animali vivi e nozione di
                    alimento. Note a margine del regolamento n. 178/2002, in Dir. giur. agr. al. amb., 2005, 489 ss.;
                    GORNY, L’impatto del regolamento n. 178/2002, in Riv. dir. agr., 2003, 129 ss.

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