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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
fare riferimento alla fonte europea di riferimento che, a seguito dell’entrata
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in vigore degli strumenti di protezione europei: DOP e IGP) è data dal citato
regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e ali-
mentari , il cui art. 5 reca le seguenti definizioni:
(22)
denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto originario di
un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati la cui qualità o le
cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di
produzione si svolgono nella zona geografica delimitata (art. 5, paragrafo 1);
indicazioni geografiche è un nome che identifica un prodotto originario di
un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essen-
zialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche e la
cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica
delimitata (art. 5, paragrafo 2).
In breve: la DOP corrisponde ad un prodotto formato in una data località
dalla quale trae qualità, notorietà e altre caratteristiche essenzialmente o esclu-
sivamente attribuibili alla sua origine geografica, mentre per la IGP è sufficiente
un livello minore, determinato dalla presenza di una qualità, reputazione o da
un’altra caratteristica .
(23)
2.1. La rilevanza penale (anche) della violazione del Disciplinare di produzione
Secondo recente - ancorché (tuttora) isolata - giurisprudenza di legittimità
il delitto di cui all’art. 517-quater c.p. è configurabile «non solo all’indicazione
DOP o IGP in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel
relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di
produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, ecc.)» .
(24)
(21) Si veda diffusamente MARTUFI, Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione
penale alimentare, in Riv. trib. dir. pen. econ., 2012, 695 ss., il quale approfondisce gli effetti -
espansivi o restrittivi - delle possibili forme di integrazione tra norme penali di settore e
disciplina alimentaristica di fonte europea. Cfr. altresì BERNARDI, La difficile integrazione tra
diritto comunitario e diritto penale: il caso della disciplina agroalimentare, in Cass. pen., 1996, 995 ss.;
ID., Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare, in Annali Università di
Ferrara - Sc. Giur., vol. XI, 1997, 195 ss.; PACILEO, Riflessi del diritto comunitario sul diritto penale
nazionale. Casi pratici e criteri interpretativi, in Dir. com. scambi int., 1999, 639-649.
(22) Per una rapida disamina, a prima lettura, si veda RUBINO, La protezione delle denominazioni geo-
grafiche dei prodotti alimentari nell’Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE, in Riv. dir. ali-
mentare, 2013, n. 4, 4 ss.; CAPPELLI, Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei pro-
dotti agro-alimentari: luci ed ombre, ivi, 2014, n. 1, 52 ss.
(23) MASINI, Corso di diritto alimentare, cit., 286 ed ivi per richiami.
(24) Cass., Sez. Terza, 10 ottobre 2019, n. 49889, cit.: fattispecie relativa a sequestro di mosto di uve da
tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena, diverso per composizione da quello
prodotto con gli specifici vitigni contemplate dalle previsioni del Disciplinare di produzione.
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