Page 41 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 41
LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
ai «delitti contro l’industria ed il commercio», si spiegano in ragione della pos-
sibile incidenza sul sistema economico nazionale delle condotte contraffattive
qui precipuamente sanzionate, del pari idonee a cagionare un danno significati-
vo anche agli acquirenti dei prodotti agro-alimentari, sui quali le denominazioni
geografiche, nelle relazioni commerciali e nella prassi gastronomica, svolgono
una particolare forza attrattiva.
La dottrina ha individuato il bene giuridico protetto dall’art. 517-quater c.p.
nella fiducia risposta dalla generalità dei consumatori nella genuinità e prove-
nienza dei prodotti agro-alimentari qualificati, perché sottoposti ad una specifi-
ca disciplina pubblicistica in ordine alla loro origine geografica, svolgendo la
precipua funzione di indicare la derivazione da un determinato luogo ; con ciò
(3)
l’interesse tutelato, al di là della collocazione sistematica della norma, è stato
accostato fortemente a quello dei delitti contro la fede pubblica .
(4)
Eppure l’oggettività giuridica estrapolata dalla - tuttora scarsa - giurispru-
denza penale di legittimità in subiecta materia, muovendo dai profili discretivi
dell’art. 517-quater rispetto al viciniore delitto di vendita di prodotti industriali
con segni mendaci, rinnega questa prospettiva “consumeristica”: facendo pro-
pria l’esegesi dei primi commentatori , la Cassazione riconosce all’art. 517-quater
(5)
una tutela più ampia di quella riconducibile all’art. 517 c.p., perché non richiede
l’idoneità delle indicazioni fallaci a ingannare il pubblico dei consumatori, pola-
rizzandosi semmai la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati a
utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d’origine , i quali sono
(6)
danneggiati dalle condotte incriminate non solo in termini commerciali ma
anche di perdita di stima e considerazione nel mercato di riferimento; per loro
tramite, la norma tutela, poi, gli stessi prodotti titolati costituenti il made in Italy
agro-alimentare, il che equivale ad annettere una dimensione assiologica della
fattispecie che abbraccia la comunità dei produttori locali, trattandosi di prodotti
che costituiscono espressione della cultura tradizionale dei siti di provenienza.
Questa lettura giurisprudenziale è peraltro aderente alla sistematica, alla
struttura e alla natura dell’incriminazione in disamina.
(3) MADEO, Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 474 e 474 e nuovi delitti, in Dir. pen. proc., 2009,
15 ss.; LOMBARDO, Usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geogra-
fiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2013, 624.
(4) MANCA, La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana, Padova, 2009, 75.
(5) BRICCHETTI, PISTORELLI, Commento alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in Guida al diritto, 2009, n. 37, 35.
(6) Cass., Sez. Terza Pen., 10 ottobre 2019, n. 49889, CAMPAGNA e altri, Rv. 278272, in Diritto agroal.,
2020, 455, con nota di NATALINI, Contraffazione di DOP e IGP agroalimentari, tra processo e sostanza:
“doppiabilità” del sequestro e rilevanza penale (anche) della violazione del disciplinare; Cass., Sez. Terza, 23
marzo 2016, n. 28354, COTTINI, Rv. 267455, ivi, 2016, 525, con nota di NATALINI, Primo collaudo in
Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in stand-by.
39