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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
penalisticamente parlando, trattasi di elementi normativi della fattispecie incri-
minatrice , per la cui individuazione rileva la disciplina extrapenale sovra-
(11)
nazionale recata - allo stato - dal regolamento (UE) n. 1151/2012 quanto
(12)
ai prodotti agricoli e alimentari, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 quan-
(13)
to ai vini e dal regolamento (CE) n. 110/2008 quanto alle bevande spirito-
(14)
se. Intendendosi per «prodotti agroalimentari» quelli dell’agricoltura destinati
all’alimentazione umana , sono esclusi dall’ambito di applicazione di questo
(15)
reputazione presso il pubblico. Tale reputazione può essere dovuta a fattori naturali (come acca-
de, in genere, per i prodotti agricoli o alimentari) o umani, quando il prodotto possa essere ricon-
dotto a tradizioni affermate e a tecniche note di produzione e di fabbricazione. L’indicazione geo-
grafica, art. 29 CPI, nella sua qualità di segno distintivo, è finalizzata tanto a garantire specifiche
qualità del prodotto quanto a proteggere tutte le potenzialità evocative veicolate dal suo uso; dun-
que, la violazione si determina per il mero fatto che il bene non provenga da quel determinato
territorio, a prescindere dalla sua pari o financo superiore qualità»: Trib. civ. Milano, Sez. spec.
prop. ind. 15 maggio 2012, Pernd Ricard Italia S.p.A. e Havana Club International c. 1872 Holding v.o.f.
e Velier S.p.A., in Le Sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale, Rassegna di giuri-
sprudenza, anni 2011-2012, Milano, 2015, 448. Conf. Trib. civ. Milano, Sez. spec. prop. ind. 23 feb-
braio 2010, Vetro artistico di Murano c. R.c.s. Libri S.p.A., ibidem, anni 2009-2010, Milano, 2013, 190.
(10) La cui qualità è connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel quale sono coltivati,
trasformati o elaborati: CISTERNA, LARUSSA, I delitti di falso, Padova, 2011, 80.
(11) Sono cioè termini che, rilevando in virtù della propria qualificazione giuridica (cfr., per tutti,
PAGLIARO, Princìpi di diritto penale, Milano, 2000, 62), possono essere compresi soltanto sul presupposto
di una norma di diritto esterna alla fattispecie incriminatrice, intercorrendo un rapporto di presuppo-
sizione logica tra gli elementi normativi e le norme da essi richiamate. Gli elementi normativi svol-
gono, tra l’altro, la funzione di collegare la norma penale con altri settori dell’ordinamento (PULITANÒ,
Diritto penale, Torino, 2007, 165), così che appare assolutamente indispensabile chiedersi se, per il loro
tramite, la fattispecie possa adeguarsi all’evoluzione della normativa (nella specie europea) di settore.
In argomento, diffusamente, RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Torino, 2004.
(12) Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in G.U.U.E. del 14 dicembre 2012, come
modificato dal reg. UE n. 2017/625, in G.U.U.E. del 7 aprile 2014. Pur trattandosi di atto rego-
lamentare direttamente applicabile negli Stati membri, a livello interno si è ritenuto di darvi piena
attuazione attraverso un’apposita disciplina di dettaglio in grado di fornire gli strumenti proce-
durali necessari: si veda il d.m. 14 ottobre 2013 recante Disposizioni nazionali per l’attuazione del rego-
lamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, in G.U. del 25 ottobre 2013, n. 251.
(13) Relativo a Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE), n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in G.U.U.E.
del 20 dicembre 2013.
(14) Relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indi-
cazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE), n. 1576/89 del Consiglio, in
G.U.U.E. del 13 febbraio 2008.
(15) Potendosi qui reimpiegare la definizione «giurisprudenziale» datane dal TAR Lazio - Roma, Sez.
Seconda ter, 17 luglio 2013, n. 7195, Chefaro Pharma Itala s.r.l. c. Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, in Riv. dir. alimentare, 2013, n. 3, 43, con nota di ALBISINNI, Prodotti alimentari
o agroalimentari? Il TAR del Lazio, giudice del mercato e law maker, smentisce il MIPAAF e l’AGCM: per
i giudici amministrativi tale indicazione, ex se riguardata, costituisce un sotto-insieme della più
ampia locuzione «prodotto alimentare» (o «alimento» ai sensi del regolamento CE n. 178/2002
del 28 gennaio 2002) che, in assenza di diversa specificazione o precisazione, comprende
anche il prodotto «agroalimentare»; non è invece sostenibile l’affermazione speculare, ovvero
che tutti i prodotti dell’attività agricola sono necessariamente anche prodotti alimentari.
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