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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
                        E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI




               metodo di ottenimento del prodotto, la descrizione del prodotto, ivi comprese
               «le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od orga-
               nolettiche del prodotto» [artt. 5, lett. b), e 7, regolamento (UE) n. 1151/2012] .
                                                                                         (29)
               Pertanto, è proprio alla stregua del Disciplinare - da intendere come un codice di
               autodisciplina , alle cui previsioni i produttori debbono conformarsi affinché i
                           (30)
               loro prodotti possano fregiarsi di DOP o IGP ed essere commercializzati con
               tali  «qualificazioni»  -  che  la  Cassazione  ha  potuto  stabilire,  in  concreto,  il
                                  (31)
               significato e la portata lesiva della fattispecie de qua, opportunamente giudican-
               do qualunque distinzione tra materia prima (o sottopartita) utilizzata per la pro-
               duzione di una DOP o IGP e prodotto finito «speciosa ed artificiosa» essendo
               «priva di un valido addentellato normativo». Il che, peraltro, è perfettamente
               rispondente alla ratio puniendi di questo titolo delittuoso perché se, in generale,
               con riguardo ad un prodotto industriale, la costanza qualitativa è rinvenibile,
               anche nel caso di provenienza da una diversa struttura produttiva, in quanto
               conservi  quelle  particolari  caratteristiche  derivanti  dal  know-how  tecnologico,
               diversamente le qualità (organolettiche, nutrizionali, sensoriali) che individuano
               un certo prodotto agricolo o alimentare possono mantenersi invariate soltanto
               quando il processo produttivo non modifichi la localizzazione geografica della
               fonte di approvvigionamento della materia prima e, comunque, non sia realiz-
               zata una fase essenziale della trasformazione al di fuori dello stesso territorio .
                                                                                         (32)

                    il quale parla dei cosiddetti procedimenti «composti» come di «sequenze di attività nelle quali
                    intervengono sia l’amministrazione europea, sia quelle nazionali»; cfr. CHITI, I procedimenti
                    composti nel diritto comunitario e nel diritto interno, in Attività amministrativa e tutela degli interessati:
                    l’influenza del diritto comunitario, Torino, 1997, 55 ss., che definisce i procedimenti composti
                    come «quei procedimenti che si svolgono in parte a livello comunitario, in parte a livello sta-
                    tale, preordinati ad interessi di vario genere e combinati in modo diverso, con la prevalenza,
                    in certi casi, del profilo comunitario, in altri casi del profilo nazionale».
               (29)  Scopo fondamentale del disciplinare è quello di fornire le linee guida da osservare nelle pro-
                    duzioni agroalimentari di qualità e descrivere le caratteristiche del prodotto dettate dal lega-
                    me con il luogo di origine; per il prodotto «vino», ad esempio, il disciplinare deve indicare,
                    fra le altre informazioni, nome e descrizione del vino (principali caratteristiche analitiche e
                    organolettiche, con eventuale semplice indicazione di quest’ultime per i vini a IG), la o le
                    varietà di uve da cui il vino è ottenuto, le eventuali pratiche enologiche specifiche utilizzate
                    nell’elaborazione del vino, e soprattutto, la delimitazione dell’area geografica di produzione,
                    nonché gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della
                    zona geografica: cfr. art. 7, regolamento (UE) n. 1151/2012, ove si prescrivono le informa-
                    zioni da inserire nel disciplinare di produzione dei prodotti agroalimentari, in generale, al fine
                    del riconoscimento di una DOP o di una IGP. Si veda altresì CORTASSA, Il rispetto del discipli-
                    nare da parte del rivenditore (nota a Giudice di pace di Asti 29 febbraio 2016, n. 161), in Riv. dir.
                    alimentare, 2016, n. 2, 28 ss.
               (30)  In termini MASINI, op. ult. cit., 342.
               (31)  LUCIFERO, La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio, in COSTATO,
                    GERMANÒ, ROOK BASILE (a cura di), Trattato di diritto agrario, Torino, 2011, 386.
               (32)  In termini MASINI, Corso di diritto alimentare, cit., 352.

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