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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
                        E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI




               giova dell’utilizzazione plurima e contestuale di una denominazione di origine,
               di un marchio collettivo o di un marchio individuale, traendo vantaggi in termi-
               ni di garanzia pubblica di origine e qualità, di garanzia di appartenenza ad una
               collettività di operatori dotati di un certo standard, di distinzione nel mercato
               anche a titolo personale .
                                      (45)
                    Orbene, se questi marchi che (eventualmente ma normalmente) accompa-
               gnano i prodotti a DOP o IGP sono registrati è senz’altro ipotizzabile il con-
               corso del reato di cui all’art. 517-quater con i reati di contraffazione, alterazione
               o uso di marchi (art. 473 c.p.) o di introduzione nello Stato e commercio di pro-
               dotti con segni falsi (art. 474 c.p.) .
                                                (46)


               3.  Soggetto attivo e condotte incriminate: le fattispecie creative e com-
                  merciali
                    Focalizzato l’oggetto materiale della tutela penale, passando alle condotte
               incriminate, l’art. 517-quater c.p. tipizza, nei primi due commi, due distinte fat-
               tispecie, ciascuna delle quali a loro volta è articolata in note verbali alternative
               autonomamente punibili.
                    L’indicazione  normativa  riportata  nell’ultimo  capoverso,  testualmente
               declinata al plurale (delitti) nel richiamo ai due precedenti commi, è indiziante
               verso la natura autonoma dei due reati, non a caso differenziati anche in termini
               di coefficiente psicologico.
                    In entrambi i casi trattasi di reato comune: l’utilizzo del termine «chiunque»
               denota la chiara volontà politico-criminale di precludere ogni possibile vuoto di
               tutela prescindendo da particolari posizioni soggettive o qualifiche rivestite dal
               reo. Ciononostante, l’ipotesi più plausibile nella pratica operativa vede, in con-
               creto, nelle figure del produttore (comma 1) e del commerciante (comma 2) i sog-
               getti attivi preferenziali ; tra i primi si possono includere i soggetti aderenti ai
                                      (47)
               vari Consorzi di tutela, laddove non rispettino od omettano di vigilare sull’os-
               servanza delle norme previste dai rispettivi disciplinari di produzione .
                                                                                  (48)
                    Concorsualmente, sussistendone i presupposti, può ipotizzarsi una corre-
               sponsabilità  (tendenzialmente  omissiva)  ex  art.  110  c.p.  in  capo  ai  soggetti
               appartenenti agli organismi privati autorizzati preposti all’attività di controllo e


               (45)  MASI, op. cit., 91; MASINI, op. ult. cit., 327 ss.
               (46)  Cass, Sez. Terza, 23 marzo 2016, n. 28354, cit.
               (47)  D’ANDREA, op. cit. 930-931; PESCE, Contraffazione di indicazioni geografiche, cit., 351.
               (48)  Cfr.  art.  7  (Disciplinare)  del  citato  regolamento  (UE)  n.  1151/2012.  In  dottrina  v.
                    CORTASSA, op. cit., 28 s.

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