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                  La formulazione legislativa è infelice perché fa riferimento soltanto ai pro-
             dotti contraffatti e non anche a quelli alterati, con ciò dando luogo ad un’asimme-
             tria previsionale rispetto alle corrispondenti condotte del primo comma.
                  Volontaria o involontaria che sia stata l’omissione, taluno in dottrina ha
             posto problemi di costituzionalità per irragionevolezza della fattispecie (art. 3
             Cost.) , poiché il rispetto del lessico normativo e dei princìpi di tassatività e
                  (63)
             frammentarietà imporrebbero di ritenere non punibili le condotte del secondo
             comma laddove le indicazioni o le denominazioni siano solo alterate.
                  Un «soccorso» interpretativo potrebbe però trarsi dalla definizione extra-
             penale di «merci contraffatte» individuate, ai sensi dell’art. 2, punto 5, lett. b) del
             regolamento (CE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013  in quelle «oggetto di un
                                                              (64)
             atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e
             su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indica-
             zione geografica o che sono descritte da tale nome o termine». Data l’ampiezza
             della nozione, potrebbe ricompendersi per questa via ermeneutica «eurounita-
             riamente» orientata il riferimento legislativamente omesso ai prodotti alterati;
             diversamente opinando, dovrebbe concludersi per una ridotta sfera di operati-
             vità della fattispecie precettiva in parte qua.
                  Certamente ambigua e foriera di possibili speculazioni esegetiche è, infine,
             l’assenza  di  un’espressa  clausola  di  esclusione  della  responsabilità  in  caso  di
             concorso tra le condotte considerate al primo ed al secondo comma. Secondo
             la dottrina, dovrebbe ritenersi che i fatti del primo assorbano fenomenicamente
             quelli del secondo comma della disposizione .
                                                        (65)


             4.  Elemento psicologico: dolo generico e dolo specifico
                  In punto di elemento psicologico del reato, mentre le condotte del comma
             1 sono punite a titolo di dolo generico, consistente nella consapevolezza e volon-
             tarietà della contraffazione o alterazione, quelle del comma 2 esigono il dolo spe-
             cifico, costituito dal fine di trarne profitto; fine che non corrisponde, semplicisti-
             camente, alla formula «a scopo di lucro» perché potrebbe essere rappresentato
             anche da un vantaggio non economico (ad esempio, captatio benevolentiae).
             (63)  Così PESCE, Contraffazione di indicazioni geografiche, cit., 351; perplesso D’ANDREA, op. cit., 932,
                  secondo cui in carenza di ogni specifica deduzione evincibile dalla lettura degli atti parlamen-
                  tari, non è dato comprendere se il suddetto iato rappresenti l’espressione di una minore
                  estensione di operatività della fattispecie regolata dal secondo comma, ovvero se essa risulti
                  comunque assorbita dalla previsione del comma 1.
             (64)  Relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abro-
                  ga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in G.U.U.E. L 181 del 29 giugno 2013, 15.
             (65)  MANCA, La tutela penale, cit., 49; LOMBARDO, op. cit., 625.

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