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LA TUTELA PENALE DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE
                        E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI




                    Questa sarebbe l’unica strada - a meno di non esigere un intervento legi-
               slativo correttivo - per rendere applicabile l’aggravante in esame, assai utile e
               penetrante per fronteggiare efficacemente i «trafficanti» di alimenti allorché, pur
               agendo in modo organizzato o sistematico, non facciano parte di un’associazio-
               ne per delinquere o di cui non si riesca a provare l’appartenenza ad un sodalizio
               criminoso. Infatti questa originale circostanza ritaglia, tra il fenomeno associa-
               tivo (art. 416 c.p.) e quello concorsuale (art. 110 c.p.), un distinto ed autonomo
               ambito applicativo al cospetto di fatti contraffattivi commessi nel contesto di
               vendite reiterate o di messa in circolazione di prodotti in reti distributive all’uo-
               po  costituite :  fatti  che  meritano,  evidentemente,  una  più  intensa  risposta
                            (73)
               repressiva  perché  già  a  livello  criminologico  appaiono  di  diverso  spessore
               rispetto alla sommatoria dei singoli episodi criminosi.
                    Tuttavia, trattandosi di interpretazione dagli evidenti effetti in malam partem,
               deve ritenersi preclusa all’interprete penale.
                    Per effetto dei restanti richiami contenuti nell’art. 517-quater, comma 3,
               c.p., al reato in disamina - come a quelli di cui agli artt. 473, 473 e 517-ter c.p. -
               è altresì applicabile la confisca obbligatoria che, in deroga alla disciplina gene-
               rale di cui all’art. 240 c.p., consente l’ablazione non soltanto del prezzo, ma
               anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti e delle
               cose che ne sono il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti (art. 474-bis,
               comma 1, c.p.) .
                              (74)
                    Seguendo una linea di tendenza ormai diffusa nella recente legislazione
               per il contrasto alle moderne forme di criminalità anche organizzata, è autoriz-
               zata, in caso di condanna (anche) per questo titolo delittuoso, la confisca per
               equivalente di beni di cui il reo abbia la disponibilità di valore corrispondente al
               profitto del reato (art. 474-bis, comma 2, c.p.).
                    Sul paradigma dei reati di criminalità organizzata, è altresì prevista la desti-
               nabilità dei beni mobili registrati sequestrati nel corso delle operazioni di polizia
               giudiziaria per la repressione, tra l’altro, dell’art. 517-quater c.p., alle Forze di
               polizia che ne facciano richiesta, per finalità di polizia, di giustizia, di tutela
               ambientale o di protezione civile.
                    Sulla stessa moderna linea di contrasto mirato alle moderne forme di con-
               traffazione in contesto d’impresa si colloca, infine, l’importantissima previsione

               (73)  Rete che non potrà pertanto qualificarsi come occasionale ma che dovrà reputarsi indice di
                    un che di sistematico ed organizzato: così, a proposito dell’art. 474-ter c.p., INFANTE, La con-
                    fisca, le circostanze speciali e la pena accessoria per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (artt. 474-bis,
                    474-ter, 474-quater e 475), in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), Trattato di diritto
                    penale. Parte speciale. I delitti contro la fede e l’economia pubblica, cit., 253.
               (74)  Sul punto v. Cass. Sez. Terza Pen. 28 febbraio 2012, n. 7673, cit.

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