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             organizzata introducendo due nuove - e, per certi versi, inaspettate nel loro
             campo di elezione - attenuanti speciali a favore dei «dissociati» che si adoperano
             per aiutare concretamente l’autorità giudiziaria o di polizia nell’azione di contra-
             sto dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (art. 474-quater c.p.) ovvero dei delitti
             di cui agli artt. 517-ter e 517-quater c.p. (art. 517-quinquies c.p.), nonché nella rac-
             colta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la
             cattura dei concorrenti, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti
             per la commissione dei delitti in questione o dei profitti conseguiti. A tutt’oggi,
             tuttavia, non si conosce pratica applicazione di questo istituto premiale .
                                                                                 (69)
                  Passando  alle  circostanze  aggravanti,  l’erroneo  richiamo  contenuto
             nell’art. 517-quater, comma 3, c.p. all’«art. 474-ter, comma 2» - in luogo del
             comma 1 - impedisce, a rigore, l’applicazione della circostanza (speciale e ad
             effetto  speciale)  dell’aver  commesso  il  fatto  «in  modo  sistematico  ovvero
             attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate». Si tratta di un evi-
             dente scoordinamento legislativo conseguente alle modifiche legislative inter-
             venute nel corso dell’iter parlamentare  - peraltro sfuggito alla gran parte
                                                   (70)
             della dottrina  - poiché il comma testualmente richiamato riguarda le (diverse
                          (71)
             ed  incompatibili) condotte integranti il delitto di contraffazione di marchi
             punito dall’art. 474, comma 2, c.p. .
                                               (72)
                  Ora, poiché trattasi, all’evidenza, di errata corrige, potrebbe «traslarsi» in via
             interpretativa l’improprio richiamo (del comma 2) sul comma 1 dell’art. 473-ter
             c.p.  invocando  il  principio  di  conservazione  del  dato  giuridico,  posto  che  -
             diversamente argomentando - il tipizzato rinvio normativo è impraticabile per
             incompatibilità strutturale.

             (69)  Sul moltiplicarsi di casi di premialità penale riconducibili alla collaborazione processuale e
                  per una ricostruzione degli elementi caratterizzanti detto fenomeno, v. in generale RUGA
                  RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002.
             (70)  Come ricorda D’ANDREA, op. cit., 929 (a proposito dell’art. 517-ter, comma 3, c.p., contenente
                  lo stesso identico refuso), la difficoltà del raccordo tra le due disposizioni è conseguente al
                  (doppio) refuso non eliso in sede di approvazione della legge n. 99/2009: in quel caso, il rinvio
                  effettuato alla circostanza aggravante dell’art. 474-ter, comma 2, c.p. poteva avere un senso,
                  a giusto titolo, solo quando nel d.d.l. 2 luglio 2009, n. AC-1441 la condotta delittuosa di fab-
                  bricazione dei prodotti industriali realizzati usurpando diritti di proprietà industriale era parte
                  integrante della stessa norma dell’art. 474, comma 2, c.p.
             (71)  In dottrina, unici a ritenere inapplicabile l’aggravante de qua sono D’ANDREA, op. cit., 934 e
                  PESCE, Contraffazione di indicazioni geografiche, cit., 354; a tutti gli altri commentatori, anche nella
                  manualistica o nei commentari al codice penale, l’errore è sfuggito.
             (72)  Il capoverso dell’art. 474-ter c.p. (erroneamente) richiamato dall’art. 517-quater, comma 3, c.p.
                  - ma anche dall’art. 517-ter, comma 3, c.p. - prevede l’aggravamento del delitto di cui all’art.
                  474, comma 2, c.p., il quale punisce, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, altera-
                  zione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita
                  o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi
                  o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

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