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organizzata introducendo due nuove - e, per certi versi, inaspettate nel loro
campo di elezione - attenuanti speciali a favore dei «dissociati» che si adoperano
per aiutare concretamente l’autorità giudiziaria o di polizia nell’azione di contra-
sto dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (art. 474-quater c.p.) ovvero dei delitti
di cui agli artt. 517-ter e 517-quater c.p. (art. 517-quinquies c.p.), nonché nella rac-
colta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la
cattura dei concorrenti, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti
per la commissione dei delitti in questione o dei profitti conseguiti. A tutt’oggi,
tuttavia, non si conosce pratica applicazione di questo istituto premiale .
(69)
Passando alle circostanze aggravanti, l’erroneo richiamo contenuto
nell’art. 517-quater, comma 3, c.p. all’«art. 474-ter, comma 2» - in luogo del
comma 1 - impedisce, a rigore, l’applicazione della circostanza (speciale e ad
effetto speciale) dell’aver commesso il fatto «in modo sistematico ovvero
attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate». Si tratta di un evi-
dente scoordinamento legislativo conseguente alle modifiche legislative inter-
venute nel corso dell’iter parlamentare - peraltro sfuggito alla gran parte
(70)
della dottrina - poiché il comma testualmente richiamato riguarda le (diverse
(71)
ed incompatibili) condotte integranti il delitto di contraffazione di marchi
punito dall’art. 474, comma 2, c.p. .
(72)
Ora, poiché trattasi, all’evidenza, di errata corrige, potrebbe «traslarsi» in via
interpretativa l’improprio richiamo (del comma 2) sul comma 1 dell’art. 473-ter
c.p. invocando il principio di conservazione del dato giuridico, posto che -
diversamente argomentando - il tipizzato rinvio normativo è impraticabile per
incompatibilità strutturale.
(69) Sul moltiplicarsi di casi di premialità penale riconducibili alla collaborazione processuale e
per una ricostruzione degli elementi caratterizzanti detto fenomeno, v. in generale RUGA
RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002.
(70) Come ricorda D’ANDREA, op. cit., 929 (a proposito dell’art. 517-ter, comma 3, c.p., contenente
lo stesso identico refuso), la difficoltà del raccordo tra le due disposizioni è conseguente al
(doppio) refuso non eliso in sede di approvazione della legge n. 99/2009: in quel caso, il rinvio
effettuato alla circostanza aggravante dell’art. 474-ter, comma 2, c.p. poteva avere un senso,
a giusto titolo, solo quando nel d.d.l. 2 luglio 2009, n. AC-1441 la condotta delittuosa di fab-
bricazione dei prodotti industriali realizzati usurpando diritti di proprietà industriale era parte
integrante della stessa norma dell’art. 474, comma 2, c.p.
(71) In dottrina, unici a ritenere inapplicabile l’aggravante de qua sono D’ANDREA, op. cit., 934 e
PESCE, Contraffazione di indicazioni geografiche, cit., 354; a tutti gli altri commentatori, anche nella
manualistica o nei commentari al codice penale, l’errore è sfuggito.
(72) Il capoverso dell’art. 474-ter c.p. (erroneamente) richiamato dall’art. 517-quater, comma 3, c.p.
- ma anche dall’art. 517-ter, comma 3, c.p. - prevede l’aggravamento del delitto di cui all’art.
474, comma 2, c.p., il quale punisce, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, altera-
zione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita
o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi
o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
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