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                  Nondimeno, al di fuori di queste prescrizioni, l’ombrello punitivo dell’art.
             517-quater  c.p.  si  deve  «chiudere»,  rischiandosi  altrimenti  l’incriminazione  di
             infrazioni prive della minima offensività, siccome già presidiate, dal basso, a livel-
             lo amministrativo-sanzionatorio contro ogni forma propedeutica di possibile
             attacco (fonetico, concettuale, visivo) al prodotto agroalimentare .
                                                                          (41)

             2.3 Marchi di origine registrati e concorso con i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.
                  Per la sussistenza del reato di contraffazione di DOP e IGP agro-alimentari
             non è richiesto che anche l’origine dei prodotti stessi sia tutelata, ai sensi del-
             l’art. 11 CPI, attraverso la registrazione di un marchio collettivo , la cui contraf-
                                                                       (42)
             fazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., atte-
             sa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell’art. 517-quater c.p.
             di clausole di riserva .
                                (43)
                  In punto di possibile concorso formale tra il reato in disamina e quelli di
             cui agli artt. 473 e 474 c.p., occorre aver chiaro un aspetto tecnico: le tipicità
             DOP e IGP, pur essendo protette ai sensi degli artt. 29 e 30 CPI come veri e
             propri diritti di esclusiva industriale, non possono essere brevettate o registrate
             come  marchi  perché  non  rappresentano  specificamente  un  segno  distintivo
             legato ad una specifica azienda produttrice, ma si limitano ad indicare una par-
             ticolare caratteristica qualitativa del prodotto legata alla sua origine geografica
             e/o a determinati procedimenti.
                  Pertanto, la loro appropriabilità si risolve nei limiti dell’indicazione descrit-
             tiva, essendo indubbio che il nome di una località può essere usato da tutti colo-
             ro che svolgono attività economica all’interno della circoscrizione compendiata
             da quel nome .
                          (44)
                  Nondimeno molte denominazioni protette sono spesso “accompagnate”
             dai relativi marchi di origine del prodotto, per evidenti ragioni industriali. Infatti,
             la prassi delle relazioni commerciali evidenzia l’esigenza degli operatori (alimen-
             tari nella specie) di raggiungere risultati diversificati e complementari, anche in
             termini di maggiori vantaggi competitivi, con l’utilizzazione congiunta di vari
             segni distintivi: un produttore di vino piuttosto che di alimenti certamente si

             (41)  Sul primo fronte di tutela amministrativa concernente qualsiasi usurpazione, imitazione o
                  evocazione si veda, volendo, NATALINI, Primo collaudo, cit., 557 ss.
             (42)  Su cui vedi, per tutti, MASI, Il marchio collettivo, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO,
                  STELLA RICHTER (a cura di), Commento tematico della legge marchi, Torino, 1998, 71.
             (43)  Cass., Sez. Terza Pen., 23 marzo 2016, n. 28354, cit.; BRICCHETTI, PISTORELLI, op. cit., 36.
             (44)  Così GERMANÒ, Il marchio geografico nel settore agricolo, in Dir. agr., 1994, 338; ID., Situazioni giu-
                  ridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio
                  regionale di qualità, in Dir. giur. agr. amb., 1996, 662.

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