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             (speciale) titolo di reato gli alimenti e le bevande costituenti prodotti industriali,
             i  quali  ricadono  nell’originario  perimetro  dell’art.  517-bis,  comma  1,  c.p. ,
                                                                                      (16)
             peraltro a questi fini ritenuto da certa dottrina fattispecie autonoma e non cir-
             costanza aggravante . Più in generale, non rientrano sotto l’ombrello punitivo
                                (17)
             dell’art. 517-quater c.p. - norma speciale (per aggiunta) rispetto all’oggetto materiale
             dei  viciniori  artt.  517  e  517-bis,  comma  1,  c.p.  -  i  prodotti  agroalimentari
                                                           (18)
             cosiddetti «semplici» o «generici»  del tutto sprovvisti di privativa, oppure quegli
                                         (19)
             alimenti «le cui specificità sono protette dalle norme vigenti» (ad esempio le STG - spe-
             cialità tradizionali garantite) ma a diverso titolo delle DOP o IGP. Ciò in quanto
             l’art. 517-quater c.p. ha «ritagliato», inglobandola al proprio interno, solo parte
             dell’oggetto materiale già tipizzato in seno all’art. 517-bis, comma 1, c.p. [«(...) la
             cui denominazione di origine o geografica (...) sono protette dalle norme vigenti»], il cui
             ambito applicativo residuale [limitatamente alla previsione «(...) le cui specificità
             sono protette dalle norme vigenti»] va individuato per differentiam, siccome «eroso»
             dalla norma penale (successiva) speciale.
                  La punibilità del delitto in disamina è condizionata, al comma 4, al rispet-
             to della normativa interna, comunitaria e internazionale posta a tutela delle
             indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine. Di qui la rile-
             vanza penale delle sole IGP e DOP regolarmente registrate  e la necessità di
                                                                      (20)
             (16)  SANGIORGIO, MUSSO, La tutela penal-industriale dopo la riforma del 2009, in Corr. merito (Le rasse-
                  gne), 2011, n. 2, 41; GUALTIERI, Sub art. 517-quater c.p., in DOLCINI, GATTA (diretto da), Codice
                  penale commentato, vol. II, Milano, 2015, 2575.
             (17)  Posto che alimenti e bevande non possono essere considerati «opere dell’ingegno o prodotti
                  industriali» (art. 517 c.p.), sarebbe un’incongruenza considerare l’art. 517-bis, comma 1, una cir-
                  costanza aggravante dell’art. 517 c.p.: di qui la predicata natura autonoma della fattispecie, fatta
                  derivare sia dai differenti presupposti delle denominazioni DOP e IGT, sia dal differente ogget-
                  to materiale della condotta: così RUGGIERO, Circostanza aggravante (art. 517-bis), in CADOPPI,
                  CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. V, Torino, 2010,
                  918; PESCE, L’aggravante del fatto avente ad oggetto alimenti o bevande, in FORNASARI (a cura di), Delitti
                  contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, cit., 336-337. Contra Cass. Sez. Terza Pen. 13 mag-
                  gio 2009, n. 20125, cit. che, in parte motiva, parla espressamente di circostanza aggravante.
             (18)  Così LOMBARDO, op. cit., 625, rispetto alla sola disposizione dell’art. 517-quater, comma 2, c.p.,
                  le cui ipotesi - prima dell’entrata in vigore del nuovo delitto - erano riconducibili all’art. 517 c.p.
                  oppure, nel caso in cui l’indicazione o denominazione falsa riguardasse la provenienza dall’Italia,
                  all’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che comunque rinvia all’art. 517 c.p.
             (19)  In argomento si veda, diffusamente, PACILEO, L’origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua
                  tutela sanzionatoria, in Diritto agroal., 2017, 402 ss.
             (20)  L’iter di registrazione di una DOP o di una IGP si incentra principalmente sul disciplinare di
                  produzione, da allegare alla domanda di registrazione, il quale si configura come insieme di
                  regole tecniche che conformano dettagliatamente il complesso procedimento di produzione
                  dei prodotti che aspirano al riconoscimento di tali segni geografici: AMOROSINO, La disciplina
                  giuridica del vino. Profili di diritto amministrativo, in Riv. dir. alimentare, 2014, n. 1, 63. Per un’analisi
                  dettagliata del procedimento amministrativo di registrazione di DOP e IGP si veda, ad es.,
                  CONTICELLI, Il procedimento europeo di registrazione delle denominazioni di origine protetta, in Riv. trim.
                  dir. pubbl., 2004, 343 ss.

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